Rinuncia all'eredità su casa di famiglia: guida completa per evitare problemi
Utente_cinisello_3717 · 0 visualizzazioni
Mia nonna naturale di Ermelinda, morta nel 1970, proprietaria della casa in questione. Ermelinda (la mia bisnonna) non ha riconosciuto mia nonna in quanto avuta con un uomo già sposato pertanto mia nonna è stata riconosciuta solo dal padre. Al contrario l’altro figlio Vincenzo è stato riconosciuto solo dalla madre e non dal padre, infatti portava il cognome della mia bisnonna. La mia bisnonna, prima di morire, ha fatto un testamento olografo, depositato alla sua morte presso un notaio, con il quale stabiliva di lasciare la casa per metà al figlio Vincenzo e per metà alla figlia naturale Gilda. Alla morte della bisnonna Ermelinda è stata fatta la successione, quindi la casa attualmente è per metà di mia nonna e per metà del mio prozio Vincenzo. Mia nonna è deceduta l’anno scorso e ha lasciato in eredità a mia mamma, Anna sua unica figlia, la casa (ovviamente la metà che aveva ereditato). L’altra metà della casa in questione era quindi del fratello di mia nonna, Vincenzo che è morto nel 1981. Vincenzo alla morte non ha lasciato alcun testamento. La moglie Rosy e il di lei figlio Paolo non hanno mai aperto la successione. Rosi è anch’essa deceduta da pochi giorni. Domande per le quali avrei bisogno di consulenza 1) Poiché nessuno è interessato alla casa, né mia mamma, né il figlio, volendo rinunciare all’eredità pagando il meno possibile ed evitando problemi ai successivi eredi (a me e ai miei due fratelli), cosa conviene fare? 2) Mia mamma ha continuato dopo la morte della nonna a pagare le tasse della nonna, tipo rate acqua, spazzatura ecc. può essere un problema? 3) Mia mamma, invitata dal patronato, ha portato all’agenzia delle entrate la richiesta di rimborso delle spese mediche relative all’anno 2017 sostenute dalla nonna (rimborso di circa 500 euro). Hanno detto che fra un anno circa arriverà la richiesta di una dichiarazione per avere il rimborso. Meglio non farla? Equivarrebbe ad un’accettazione dell’eredità? 4) E’ obbligatoria la dichiarazione di successione? Anche se il valore della casa è sicuramente inferiore a 100.000 euro? 5) Possiamo rinunciare anche se passa un anno dalla morte? 6) Per rinunciare dove si deve andare? 7) Fino a che grado di parentela occorre rinunciare? Oltre a mia mamma la rinuncia dobbiamo farla anche io e i miei fratelli? Io ho due figli minorenni la rinuncia devo farla anche per loro attraverso un giudice tutelare oppure non si arriva a quel grado di discendenza nella ricerca degli eredi? 8) Quanto costa rinunciare? 9) Per la parte di casa di cui esiste un unico discendente (Paolo) senza nessuna successione fatta a 40 anni dalla morte del prozio vincenzo cosa si deve fare? Avendoci abitato mia nonna 1980 in poi per uso capione è da considerarsi di sua proprietà? Occorre un atto ufficiale eventualmente per questa cosa? Come si fa? 10) Nel caso invece si intendesse aprire la successione la parte di casa di vincenzo morto nel 1981 che non ha lasciato testamento e per la quale non è stata mai aperta successione al momento di chi è? 11) In caso in cui si volesse lasciare la casa ad una associazione al comune o alla chiesa in regalo quali sono i passaggi da fare e quanto costerebbe?
Risposta diretta
La situazione è complessa ma gestibile. La rinuncia all'eredità è ancora possibile, ma alcune azioni già compiute da vostra madre rischiano di configurare accettazione tacita dell'eredità. È urgente agire prima di compiere altri passi.Quadro normativo
La rinuncia all'eredità è disciplinata dagli articoli 519-527 del Codice Civile. Il termine per rinunciare è di 10 anni dalla morte (art. 480 c.c.), quindi siete ancora nei tempi. L'ACCETTAZIONE TACITA (art. 476 c.c.) si verifica quando si compiono atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità. La dichiarazione di successione è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 346/1990 entro 12 mesi dalla morte, anche quando l'immobile vale meno di 100.000 euro: l'esonero si applica solo se nell'asse ereditario non figurano immobili. L'USUCAPIONE VENTENNALE è regolata dall'art. 1158 c.c.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Non riscuotere il rimborso IRPEF prima di aver completato la rinuncia. b. Rivolgersi subito a un notaio o avvocato successorista: la presenza di due successioni non aperte, possibile usucapione e figli minorenni rende la situazione non gestibile in autonomia. c. Avviare in parallelo la procedura per il giudice tutelare per i figli minorenni: i tempi del tribunale possono essere lunghi. d. Confrontarsi con Paolo sulla sua intenzione: se anche lui rinuncia, la quota potrebbe devolversi allo Stato.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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