Responsabilità Medica

Danno da vaccino: come richiedere l'indennizzo con la Legge 210/92?

Utente_vicenza_8878 · 0 visualizzazioni

Inviato da smartphone Samsung Galaxy. -------- Messaggio originale -------- Da: sartorigiovanni6 <> Data: 08/06/2020 06:58 (GMT+01:00) A: Oggetto: I: AIUTIAMO REMY AD AVERE GIUSTIZIA Inviato da smartphone Samsung Galaxy. -------- Messaggio originale -------- Da: sartorigiovanni6 <> Data: 08/06/2020 06:53 (GMT+01:00) A: Oggetto: I: AIUTIAMO REMY AD AVERE GIUSTIZIA Inviato da smartphone Samsung Galaxy. -------- Messaggio originale -------- Da: sartorigiovanni6 <> Data: 08/06/2020 06:53 (GMT+01:00) A: Oggetto: AIUTIAMO REMY AD AVERE GIUSTIZIA Carissimo direttore Basso siamo i genitori di'un  ragazzo speciale di nome REMY un bravissimo e bel ragazzo ROVINATO A VITA DAI VACCINI (tutto documentato immagini e video) ti piange il cuore vederlo come lui c e ne sono milioni e sono in aumento .E nato sanissimo tutto provato con documentazione ,il primo vaccino fatto con l esavalente nel 2001 ha cominciato a non star piu bene!!!@ e specifichiamo che  lbesavalente con infarix hexa /prevemar/priorix  sono stati ritirati dal commercio europeo fabbricati della glaxo di Verona ;inoltre a REMY non sono stati somministrati 4 vaccini come per legge ma ben 6 vaccini in un unica fiala e in più sul libretto vaccinazioni i vaccino sono stati cambiati e alcuni non si trovano perché??? Oltrettuto il pediatra sapeva che noi genitori ci lamentavano sempre che REMY non stava bene  (per diritto come ogni pediatra dovrebbe fare quando un neonato non sta bene subito un prelievo del sangue per controllare lo stato degli anticorpi del sistema immunitario per vedere se si doveva somministrare vittamine o integrelatori per farlo star meglio invece il pediatra antibiotici a raffica e tacchipirina (TOSSINE a non finire nel corpo che ha peggiorato tutto) e ignorato che REMY aveva l AMPLOPIA E SCRITTO SUL LIBRETTO VACCINI REAZIONE DA MMT (VACCINO) percio con prove scritte il giudice ci ha ignorati e il medico Legale del ministero ha dichiarato che REMY e autistico nessuna diagnosi prescritta specifica l autismo a REMY  Tutto falsità ORA BASTA HANNO ROTTO LE PALLE IL NOSTRO MEDICO LEGALE HA SPECIFUCATO BENE LA DIAGNISI DI REMY CHE HA 5 PATOLIGUE RIVINATO E VITA POVERO RAGAZZO PRENDE LE MEDICINE PER AIUTARLO MA NON BASTA .SFIDIAMO QUASLSIASI GENITORE HA ESSERE NELLA NISTRE CONDIZIONI DI VITA NON PIÙ NORMALE PER COLPA DELLA SANITÀ PUBBLICA CHE PAGA GIUDICI E MEDICI PER DIRE LA FALSITÀ NONOSTANTE LE PROVE E LA LEGGE 210/92 CHE DA LA POSSIBILITÀ AI GENITORI DANNEGGIATI DAI VACCINI O MEDICINE O TRASFUSIONI A FARE UN INDENNIZZO PER IL LORO FUTURO PERCHÉ QUANDO LA FAMIGLIA NON CI SARÀ PIÙ DOVE ANDRANNO E CHE FUTURO???  Perciò vogliamo giustizia anche dopo 2 difetti del tribunale di Vicenza inoltre IL GIORNALISTA CHE CI HA PUBBLICATO L ARTICOLO FALSO SULLA NOSTRA SENTENZA  L 8 FEBBRAIO 2020 DEVE PAGARE  SI METTA NEI NOSTRI PANNI SE È UMANO CORDIALI SALYTI FAM  SARTORI GIOVANNI DI VICENZA E NON FACCIA FINTA DI NIENTE PER FAVORE precisiamo che abbiamo speso in 6 anni più di euro per non avete niente di niente e ora che dovremo andare in appello altre euro da buttar /92 che tutela tutte le famiglie danneggiate causa danni da vaccino e una famiglia deve spendere euro per avere se ci riesce un indennizzo da fame ???Grazie Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

In Italia, la LEGGE 210/92 riconosce il diritto a un indennizzo pubblico per chi ha subito danni permanenti causati da vaccini obbligatori o raccomandati. La procedura è separata dal giudizio civile di risarcimento e prevede una domanda amministrativa al Ministero della Salute, indipendentemente dall'esito di eventuali cause in tribunale.

Quadro normativo

La LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N. 210 tutela i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. L'indennizzo è riconosciuto dallo Stato a prescindere dalla colpa del medico o della struttura sanitaria: si tratta di una forma di RESPONSABILITÀ OGGETTIVA dello Stato. Il DECRETO LEGISLATIVO 229/99 e successive modifiche hanno ampliato alcune categorie tutelate. Il termine per la presentazione della domanda è generalmente di tre anni dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza del danno.

Come funziona in pratica

  • Si presenta domanda di indennizzo alla ASL competente per territorio (nel caso specifico, quella di Vicenza), allegando tutta la documentazione medica disponibile: libretti vaccinali, diagnosi, certificati medici, cartelle cliniche.
  • La ASL trasmette la pratica al Ministero della Salute, che nomina una Commissione Medica Ospedaliera per valutare il nesso causale tra vaccinazione e danno.
  • In caso di diniego amministrativo, è possibile ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure procedere in via ordinaria davanti al Tribunale Civile.
  • Il giudizio civile per RISARCIMENTO DEL DANNO contro la struttura sanitaria o il medico è un procedimento distinto e richiede la prova del nesso causale e dell'eventuale colpa professionale.
  • Quanto all'articolo giornalistico ritenuto diffamatorio, è possibile richiedere la RETTIFICA ai sensi della Legge sulla Stampa (L. 47/1948) e, se necessario, procedere con una querela per diffamazione a mezzo stampa.

    Cosa conviene fare

    Data la complessità della vicenda — con un doppio esito negativo in tribunale e la presenza di più profili (indennizzo ex L. 210/92, eventuale appello civile, diffamazione a mezzo stampa) — è indispensabile rivolgersi a un avvocato specializzato in responsabilità medica e diritto sanitario. È fondamentale verificare i TERMINI DI IMPUGNAZIONE delle sentenze già emesse, poiché in appello valgono scadenze perentorie che, se superate, precludono ogni tutela. Raccogliere e conservare tutta la documentazione medica originale è il primo passo concreto da compiere prima di qualsiasi azione legale.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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