Pignoramento stipendio a Venezia: difesa
Utente_Venezia_5107 · 45 visualizzazioni
Sto cercando un avvocato per una causa di pignoramento stipendio già notificato al datore di lavoro . Il pignoramento è stato chiesto ad un coobbligato ma la cifra chiesta è già in essere in una procedura di liquidazione controllata legge 3/2012 dell'altro co-obbligato. La causa è il 6 dicembre e vorrei chiedere un rinvio di 4)5 mesi. Perché in quel periodo il gestore provvederà a liquidare i privilegiati (somme già presenti in conto procedura) p
Risposta diretta
Il pignoramento dello stipendio ti è stato notificato come coobbligato, mentre il debito è già oggetto di una liquidazione controllata (L. 3/2012 / D.Lgs. 14/2019 CCII) a carico dell'altro debitore. Puoi chiedere al Tribunale di Venezia un rinvio dell'udienza del 6 dicembre, documentando che il gestore dispone già dei fondi per soddisfare i creditori privilegiati entro pochi mesi.
Quadro normativo
- Art. 545 c.p.c.: il pignoramento dello stipendio è limitato a un quinto del netto mensile
- Art. 270 D.Lgs. 14/2019 (CCII): la liquidazione controllata sospende le azioni esecutive individuali nei confronti del debitore in procedura; come coobbligato non ne benefici direttamente, ma la procedura costituisce argomento solido per ottenere un rinvio
- Art. 624 c.p.c.: consente al giudice dell'esecuzione di sospendere il processo esecutivo su istanza motivata
- Art. 615 c.p.c.: opposizione all'esecuzione, esperibile se esistono vizi nel titolo o se il credito risulta già destinato ad essere soddisfatto nella procedura concorsuale
Come funziona in pratica
- All'udienza del 6 dicembre avanti alla Sezione esecuzioni del Tribunale di Venezia, il tuo avvocato presenta un'istanza di rinvio motivata
- L'argomento centrale è che il gestore della liquidazione controllata ha già fondi in conto procedura sufficienti a soddisfare il creditore privilegiato entro 4-5 mesi: proseguire l'esecuzione individuale sarebbe inutilmente pregiudizievole
- Vanno allegati: il decreto di apertura della liquidazione controllata, la relazione del gestore sullo stato dei fondi, il verbale di ammissione al passivo del creditore procedente
- Se il giudice accorda il rinvio, la trattenuta in busta paga resta sospesa nel frattempo
- Se il credito viene integralmente soddisfatto nella procedura, l'esecuzione si estingue per sopravvenuto difetto di interesse del creditore
Cosa conviene fare
- Nomina subito un avvocato con esperienza in diritto esecutivo e sovraindebitamento: i tempi prima del 6 dicembre sono molto stretti
- Richiedi urgentemente al gestore una relazione scritta sullo stato dei fondi e sul calendario dei pagamenti ai privilegiati: è il documento chiave per il rinvio
- Verifica se il creditore ha già insinuato il credito nella liquidazione controllata: in quel caso, perseguire anche l'esecuzione individuale può essere contestato come condotta scorretta
- Prepara l'istanza di rinvio da depositare prima dell'udienza, con tutta la documentazione della procedura allegata
- Valuta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. se emergono elementi per sostenere che l'azione esecutiva individuale è già paralizzata dalla procedura collettiva in corso
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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