Co-obbligato e decreto ingiuntivo a Treviso
Utente_Treviso_6379 · 168 visualizzazioni
Buongiorno. Io mi sono avvalso della legge 3/2012 entrato in procedura il 21/12 con addosso un pignoramento dove c'era la mia ex moglie co-obbligata. L'importo e stato messo interamente in procedura ma ieri la mia ex ha ritirato un atto ingiuntivo in cui veniva chiesta anche a lei la stessa somma. L'avvocato che mi ha seguito per la procedura aveva escluso questa cosa quindi mi servirebbe un altro parere su come agire. Disponibile a qualsiasi ora
Risposta diretta
La procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 (oggi disciplinata dal D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi, CCII) protegge esclusivamente il debitore proponente, non i co-obbligati. Il creditore ha agito legittimamente emettendo un decreto ingiuntivo anche contro la sua ex moglie: lei rimane personalmente esposta per l'intero importo, indipendentemente da quanto incluso nella sua procedura.
Quadro normativo
- Art. 65 CCII (già art. 10 L. 3/2012): l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
- Art. 270 e ss. CCII: il blocco delle azioni esecutive (c.d. automatic stay) si applica solo al debitore proponente, non si estende a terzi co-obbligati.
- Art. 645 c.p.c.: il decreto ingiuntivo può essere opposto entro 40 giorni dalla notifica davanti al Tribunale di Treviso.
Come funziona in pratica
- L'apertura della procedura di sovraindebitamento crea uno scudo solo intorno a lei: il creditore non può agire esecutivamente sui suoi beni, ma può farlo liberamente sui beni della ex moglie.
- Il fatto che l'intero importo sia stato incluso nel piano non impedisce al creditore di agire in parallelo contro il co-obbligato: è una scelta legittima e frequente.
- Il decreto ingiuntivo notificato alla ex moglie diventa esecutivo decorsi i 40 giorni senza opposizione: a quel punto il creditore può procedere con pignoramenti su stipendio, conto o beni immobili intestati a lei.
- La ex moglie deve agire con urgenza: il termine di 40 giorni è perentorio e la sua decorrenza va calcolata dalla data di notifica dell'atto.
Cosa conviene fare
- Verificare subito la data di notifica del decreto ingiuntivo alla ex moglie per calcolare la scadenza del termine di opposizione.
- La ex moglie dovrebbe rivolgersi autonomamente a un avvocato a Treviso per valutare se esistono motivi validi per l'opposizione ex art. 645 c.p.c. (vizi formali, importo errato, pagamenti già effettuati tramite la procedura, ecc.).
- Valutare con il proprio OCC (Organismo di Composizione della Crisi) se nel piano è stata considerata la posizione del co-obbligato: in alcuni casi è possibile strutturare una procedura familiare congiunta ex art. 66 CCII, ma solo se non ancora omologata.
- Il parere del precedente avvocato risulta errato su questo punto: era prevedibile che il creditore agisse anche contro la co-obbligata, ed è opportuno acquisire ora una consulenza specializzata in diritto della crisi da un professionista del foro di Treviso.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
Hai un'altra domanda?
Hai un pignoramento a Treviso?
Ti mettiamo in contatto con un avvocato specializzato in Recupero Crediti della zona di Treviso per bloccare o ridurre la procedura. Invia il tuo caso: la prima valutazione è gratuita.