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Decreto ingiuntivo co-obbligato a Treviso

Utente_Treviso_6379 · 0 visualizzazioni

Buongiorno. Io mi sono avvalso della legge 3/2012 entrato in procedura il 21/12 con addosso un pignoramento dove c'era la mia ex moglie co-obbligata. L'importo e stato messo interamente in procedura ma ieri la mia ex ha ritirato un atto ingiuntivo in cui veniva chiesta anche a lei la stessa somma. L'avvocato che mi ha seguito per la procedura aveva escluso questa cosa quindi mi servirebbe un altro parere su come agire. Disponibile a qualsiasi ora

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

La procedura da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 tutela esclusivamente il debitore che ha presentato l'istanza: i co-obbligati (come l'ex moglie) restano esposti alle azioni dei creditori. Il decreto ingiuntivo notificato alla sua ex moglie è quindi legittimo, indipendentemente da ciò che era stato incluso nel piano.

Quadro normativo

  • Legge 3/2012, art. 10, co. 2: il blocco delle azioni esecutive individuali riguarda esclusivamente il debitore proponente il piano, non i coobbligati né i fideiussori.
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi), art. 67, co. 5: conferma lo stesso principio nel nuovo sistema — la misura protettiva non si estende ai coobbligati, anche se il debito è integralmente incluso nel piano.
  • Art. 645 c.p.c.: disciplina l'opposizione al decreto ingiuntivo, da proporre entro 40 giorni dalla notifica davanti al Tribunale di Treviso.

Come funziona in pratica

  • Il creditore, avendo un credito garantito solidalmente anche dalla ex moglie, ha il diritto di agire contro di lei a prescindere dalla procedura in corso.
  • La procedura protegge solo lei rispetto ai propri beni: il creditore non può pignorare i suoi beni per quella quota inclusa nel piano, ma può recuperare l'intera somma aggredendo il patrimonio della ex moglie.
  • La ex moglie ha 40 giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione (art. 645 c.p.c.) al Tribunale di Treviso, altrimenti il decreto diventa definitivo ed esecutivo.
  • Se non si oppone nei termini, il creditore potrà procedere con un pignoramento direttamente sui beni della ex moglie.
  • La ex moglie potrebbe a sua volta valutare l'accesso a una propria procedura di composizione della crisi (CCII o Legge 3/2012) se in stato di sovraindebitamento.

Cosa conviene fare

  • Avvisare subito la ex moglie: il termine di 40 giorni dalla notifica è perentorio e non prorogabile.
  • Verificare se esistono vizi formali nel decreto ingiuntivo (notifica irregolare, importo errato, foro incompetente) che possano fondare l'opposizione.
  • Valutare il patrimonio della ex moglie: se non ha beni aggredibili, potrebbe avere interesse ad aprire una propria procedura di composizione della crisi.
  • Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto della crisi d'impresa iscritto al Foro di Treviso, sia per analizzare la procedura già in corso sia per valutare le opzioni della ex moglie.
  • Il parere del precedente avvocato su questo punto era errato: cercare un secondo parere specializzato è non solo legittimo, ma necessario data l'urgenza dei termini.

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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