Alimenti non pagati a Piacenza: come agire
Utente_Piacenza_3946 · 0 visualizzazioni
Ho ottenuto il mio divorzio nel settembre 2018. Il padre di mio figlio dal ottobre 2019 non versa più gli alimenti a suo figlio. Prima gli versava occasionalmente con il pignoramento dal suo datore di lavoro ma da quando si è licenziato, per non essere più rintracciato, non paga più niente. Per cortesia avrei bisogno di essere assistita per ottenere il diritto di mio figlio. Potete contattarmi per mail ou chiamare su whatsapp.
Risposta diretta
Se l'ex coniuge non paga gli alimenti stabiliti dal Tribunale, hai a disposizione strumenti civili e penali per ottenere il pagamento degli arretrati e garantire il mantenimento futuro di tuo figlio.
Quadro normativo
- Art. 570 c.p. — violazione degli obblighi di assistenza familiare: chi si sottrae al mantenimento dei figli commette un reato penale, punibile con reclusione fino a 1 anno o multa.
- Art. 12-sexies L. 898/1970 — prevede misure esecutive specifiche per i crediti da divorzio, inclusa la notifica agli obbligati di terzi (nuovi datori di lavoro, enti previdenziali).
- Art. 543 c.p.c. — pignoramento presso terzi (buste paga, conti correnti, crediti vari).
- Art. 492-bis c.p.c. — ricerca telematica dei beni: l'ufficiale giudiziario può interrogare le banche dati INPS, Agenzia delle Entrate e ACI per localizzare redditi e patrimonio del debitore.
- Art. 156 c.c. — il giudice può disporre che i terzi (nuovi datori di lavoro) versino direttamente al beneficiario.
Come funziona in pratica
- Raccogliere la documentazione: sentenza/verbale di divorzio, estratto conto che documenta i mancati versamenti, ogni comunicazione con l'ex.
- Ricerca telematica dei beni (art. 492-bis): tramite un avvocato, si chiede al Tribunale di Piacenza di autorizzare la ricerca sui database INPS/AdE — si scopre se il debitore ha nuovi rapporti di lavoro, conti correnti o beni immobili.
- Pignoramento del conto corrente o della retribuzione: una volta individuato un rapporto lavorativo o un conto, si procede con pignoramento presso terzi.
- Denuncia penale ex art. 570 c.p.: si deposita presso la Procura della Repubblica di Piacenza; la pressione penale spesso spinge il debitore a trovare un accordo. L'omissione deliberata (licenziamento per sottrarsi) è circostanza aggravante.
- Segnalazione all'INPS: in caso di disoccupazione, l'ex potrebbe percepire NASpI o altri sussidi pignorabili.
Cosa conviene fare
- Rivolgersi subito a un avvocato specializzato in diritto di famiglia per avviare contestualmente la via civile (esecuzione forzata) e quella penale (denuncia).
- Non aspettare: gli arretrati si accumulano e il debitore potrebbe dissipare i beni; l'azione rapida è fondamentale.
- Raccogliere prove del licenziamento volontario: se si dimostra che si è dimesso deliberatamente per sottrarsi al pagamento, rafforza sia l'azione penale sia la richiesta di misure cautelari.
- Verificare l'eventuale proprietà di beni immobili: tramite la ricerca telematica si può pignorare anche un immobile intestato all'ex.
- Considerare la domanda di sequestro conservativo se si teme la dispersione del patrimonio prima dell'esecuzione.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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