Doppio pignoramento a Bari: come sbloccarlo
Utente_Bari_7354 · 56 visualizzazioni
Ho bisogno di un avvocato civilista in quanto ho avuto un pignoramento, oltre alla trattenuta sullo stipendio, fino al 08/24, mi hanno bloccato la stessa cifra sul conto corrente postale, circa 3800 essendo il pignoramento di 2500 più la metà, con udienza fissata x il 4/10/24, xché prendere due volte i soldi.Sbloccare almeno i soldi del c/c.
Risposta diretta
Sì, subire contemporaneamente un pignoramento dello stipendio e un pignoramento sul conto corrente per lo stesso debito è una situazione potenzialmente illegittima: può configurare un eccesso nell'esecuzione, e la legge tutela specificamente le somme di stipendio già accreditate in banca.
Quadro normativo
L'art. 545 c.p.c. è la norma centrale. I commi 7 e 8 stabiliscono che le somme derivanti da stipendio, già accreditate su conto corrente al momento del pignoramento, sono impignorabili fino all'equivalente del triplo dell'assegno sociale (oggi circa €1.600 × 3 = ~€4.800). Oltre quella soglia, si applica il limite ordinario del quinto. Se invece le somme nel conto provengono da un pignoramento già in corso presso il datore di lavoro, il creditore non può aggredire due volte la stessa fonte per recuperare lo stesso credito. Questo integra un eccesso di esecuzione censurabile davanti al Tribunale di Bari, sezione esecuzioni civili, che è il giudice territorialmente competente.
Come funziona in pratica
- Il creditore ha pignorato lo stipendio direttamente presso il datore di lavoro (pignoramento presso terzi, art. 543 c.p.c.) fino ad agosto 2024
- Ha poi notificato un secondo pignoramento presso le Poste, bloccando circa €3.800 sul conto corrente postale
- Se quelle somme derivano dallo stipendio già versato, l'art. 545 co. 7-8 c.p.c. le protegge fino al triplo dell'assegno sociale
- Il giudice dell'esecuzione può essere investito della questione già all'udienza del 4 ottobre 2024, oppure con un'istanza urgente di sospensione presentata prima di quella data
- Il rimedio formale è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o un'istanza ex art. 549/512 c.p.c. di fronte al giudice dell'esecuzione
Cosa conviene fare
- Agire subito: l'udienza del 4 ottobre è ravvicinata; un avvocato deve esaminare gli atti prima di quella data
- Raccogliere la documentazione: estratto conto postale con i movimenti, busta paga con la trattenuta del quinto, atti del pignoramento notificati
- Verificare l'origine delle somme bloccate: se il saldo del conto proviene da accrediti di stipendio, la protezione dell'art. 545 co. 7-8 c.p.c. si applica direttamente
- Presentare istanza di sospensione davanti al Tribunale di Bari prima dell'udienza, chiedendo lo sblocco delle somme impignorabili
- Verificare se il creditore ha già incassato tramite il pignoramento stipendio: se sì, potrebbe aver già soddisfatto il credito e il pignoramento sul conto è ultroneo
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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