Rimborso promesso e non pagato per pacco non consegnato: cosa fare?
Utente_Anonimo_5999 · 0 visualizzazioni
Non ho ricevuto un pacco dal valore di 35€, sono in contatto tramite mail con i responsabili ma si ostinano a temporeggiare dopo che mi avevano detto che avrei ricevuto il rimborso pari al 90% entro il 19 Maggio. Come comportarmi adesso?
Risposta diretta
Se il venditore ha promesso per iscritto un rimborso entro una data precisa e non ha mantenuto l'impegno, sei in presenza di un inadempimento contrattuale: hai diritto a recuperare la somma e puoi agire subito con strumenti concreti.
Quadro normativo
La tua situazione è tutelata su due fronti. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) obbliga il venditore a consegnare il bene acquistato o, in caso di mancata consegna, a rimborsare integralmente l'importo pagato. Parallelamente, l'art. 1218 del Codice Civile stabilisce che il debitore inadempiente (in questo caso il venditore) risponde del danno causato dal mancato rispetto dell'obbligazione assunta. La promessa scritta di rimborso via email costituisce a tutti gli effetti un riconoscimento del debito.
Come funziona in pratica
- Raccogli tutte le email scambiate, in particolare quella in cui il venditore ha confermato il rimborso del 90% entro il 19 maggio: è la tua prova principale
- Invia una diffida formale via email con ricevuta di lettura o, meglio ancora, tramite PEC o raccomandata A/R, fissando un termine di 15 giorni per il pagamento
- Nella diffida, specifica l'importo dovuto, richiama la promessa ricevuta per iscritto e avvisa che in mancanza di riscontro procederai per le vie legali
- Conserva la prova di spedizione e la ricevuta di consegna della comunicazione
- Se non arriva risposta entro il termine, valuta le opzioni successive
Cosa conviene fare
- Dato l'importo ridotto (circa €31-35), lo strumento più rapido ed economico è il Giudice di Pace, competente per cause fino a €5.000: le spese sono contenute e puoi procedere senza avvocato
- In alternativa, puoi presentare un reclamo all'Arbitro Bancario Finanziario se il pagamento era tramite carta, oppure aprire una contestazione tramite PayPal o chargeback bancario se hai pagato con questi metodi
- Puoi anche segnalare il venditore all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) o alle associazioni dei consumatori come Altroconsumo o Codacons per una conciliazione gratuita
- Prima di procedere, verifica che il venditore sia un'azienda con sede in Italia: se è estero, il recupero si complica
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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