Truffa ATM con bonifici a Poste Pay: la banca deve rimborsare?
Utente_monza_3110 · 1 visualizzazioni
Il figlio del Cliente ha messo in vendita un giubbino online e in data 23 u.s. è stato contattato da un asserito acquirente. Questo per procedere al pagamento del prezzo pattuito ha chiesto al ragazzo di recarsi presso un ATM e lo ha guidato in alcune operazioni. Solo all'esito delle stesse il figlio della Cliente si è avveduto che aveva in realtà effettuato 6 bonifici di importo pari a 250 € in favore di 2 Poste Pay. L'istituto di credito a però negato il riaccredito dei menzionati 1500 €, pertanto alla Cliente occorre un Legale su Monza che la assista nella menzionata pratica. COD (V)
Risposta diretta
Il rifiuto della banca di rimborsare i €1.500 è contestabile: sebbene il figlio abbia fisicamente eseguito le operazioni, la giurisprudenza e l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) riconoscono sempre più spesso la responsabilità dell'istituto quando il cliente è stato indotto in errore con tecniche manipolative. Il percorso da seguire è duplice: penale e civile/bancario.
Quadro normativo
La vicenda si colloca all'intersezione tra più norme
- Art. 640 c.p. (truffa) e art. 640-ter c.p. (frode informatica): configurano il reato commesso dall'autore della condotta ingannatoria
- D.Lgs. n. 11/2010 e successive modifiche (recepimento della Direttiva PSD2): disciplina le operazioni di pagamento e le responsabilità di banche ed emittenti di carte; l'art. 10 pone l'onere della prova sull'istituto di credito per dimostrare che l'operazione era autenticata e non fraudolenta
- Decisioni ABF sul cosiddetto vishing e social engineering: l'ABF ha più volte riconosciuto la responsabilità concorrente dell'istituto quando il sistema di autenticazione non ha rilevato anomalie (6 bonifici ravvicinati verso carte anonime)
Come funziona in pratica
- Presentare denuncia-querela presso la Procura o le forze dell'ordine di Monza per truffa/frode informatica: è il primo passo indispensabile e produce il numero di procedimento utile per i passi successivi
- Raccogliere tutta la documentazione: screenshot della conversazione con l'asserito acquirente, estratto conto con i 6 addebiti, ricevute dei bonifici, prove della messa in vendita del giubbino
- Inviare reclamo formale alla banca entro 30 giorni dall'accaduto (se non già fatto), citando la normativa PSD2 e chiedendo il rimborso per operazione eseguita a seguito di condotta fraudolenta di terzi
- Ricorrere all'ABF se la banca rigetta il reclamo o non risponde entro 30 giorni: il ricorso è gratuito per il cliente, rapido (in media 6 mesi) e l'ABF ha giurisdizione anche su Poste Italiane come emittente delle Poste Pay
- Valutare azione civile nei confronti dei titolari delle Poste Pay, una volta identificati tramite le indagini penali
Cosa conviene fare
- Agire subito: i termini per il reclamo bancario e il ricorso ABF sono brevi; ogni settimana persa riduce le possibilità di recupero
- Farsi assistere da un avvocato di Monza per la redazione del reclamo bancario formale, che deve citare correttamente la normativa PSD2 e le decisioni ABF rilevanti (es. Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sui casi di social engineering)
- Verificare con il legale se sussistono i presupposti per richiedere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Poste Italiane per il blocco delle somme ancora eventualmente disponibili sulle carte
- Conservare ogni elemento digitale (chat, email, numero di telefono del truffatore): sono prove fondamentali sia per le indagini penali che per il ricorso ABF
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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