Pignoramento pensione al quinto e conto corrente: quali tutele?
Utente_sermide_7791 · 2 visualizzazioni
Ho problemi con un pignoramento c/o terzi sul conto corrente postale con banco posta posta pay, carta prep. hype e carta mooney. Tenga presente che ho già un pignoramento in essere del 5° sulla pensione INPS e posseggo anche una pensione d'invalidità priv. ord. tabellare per causa di servizio, impignorabile. Questa finanz. recup. crediti secondo legge dovrebbe mettersi in coda. La situazione andrebbe spiegata bene, ho provato a riassumerla .
Risposta diretta
La sua situazione è tutelata da norme precise: con un pignoramento del quinto già attivo sulla pensione INPS, un secondo creditore non può sottrarre ulteriori quote dalla stessa pensione, e le somme accreditate sul conto corrente a titolo di pensione godono di una protezione parziale per legge.
Quadro normativo
Le norme chiave sono
- Art. 545 c.p.c. — fissa i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni: in generale massimo 1/5 per crediti ordinari. Se è già in corso un pignoramento al quinto, un secondo creditore deve accodarsi e non può superare complessivamente il quinto (salvo crediti alimentari).
- Art. 545, commi 7 e 8, c.p.c. — le somme accreditate sul conto corrente a titolo di pensione sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale (circa 1.538 € nel 2025), se il pignoramento avviene dopo l'accredito.
- Normativa pensioni privilegiate per causa di servizio (D.Lgs. 66/2010 e norme previgenti) — la pensione tabellare d'invalidità per causa di servizio è impignorabile in toto.
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) — prevede le procedure di sovraindebitamento per i consumatori sovraffollati di debiti (piano del consumatore, liquidazione controllata).
Come funziona in pratica
- Il creditore che ha notificato il pignoramento presso terzi su BancoPosta, PostaPay, Hype e Mooney deve identificare quali somme presenti su quei conti provengono da pensione INPS: quelle sono protette fino alla soglia del triplo dell'assegno sociale.
- Le somme derivanti dalla pensione d'invalidità per causa di servizio sono impignorabili e non possono essere toccate in nessun conto.
- Se le carte prepagate (Hype, Mooney) contengono esclusivamente somme pensionistiche, la giurisprudenza maggioritaria applica la stessa protezione del conto corrente.
- Il nuovo creditore, per la quota pensione INPS, si deve accodare al pignoramento già esistente: non può sommarsi al quinto già trattenuto.
Cosa conviene fare
- Presentare opposizione al pignoramento (art. 615 c.p.c.) davanti al Giudice dell'Esecuzione, documentando i due pignoramenti in essere e la natura impignorabile della pensione d'invalidità.
- Comunicare formalmente al terzo pignorato (Poste Italiane, Hype, Mooney) la provenienza pensionistica delle somme, allegando documentazione INPS, affinché blocchino l'esecuzione sulle somme protette.
- Valutare la procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) se i debiti complessivi sono insostenibili: consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, con possibile esdebitazione del residuo.
- Consultare un avvocato per redigere l'opposizione e, se necessario, rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per avviare la procedura di sovraindebitamento.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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