Segnalazione illegittima in Centrale Rischi: posso fare causa alla banca?
Utente_codogno_5122 · 0 visualizzazioni
Ho subito da parte di un istituto bancario segnalazioni illegittime nelle CR, nonostante avessi richiesto un conteggio estintivo per un prestito a me erogato, non ho mai ricevuto risposta, ma solo richieste di pagamento delle rimanenti rate. Sono stati fatti esposti nelle centrali rischio e sopratutto nella CR di Banca D'Italia, ho aperto una contestazione anche in ABF ed è stata accettata parzialmente, Vorrei capire se vi è la possibilità di fare causa alla banca per un risarcimento del danno nei miei confronti poichè è più di un anno che non riesco ad accedere più al credito. Attualmente le segnalazioni negative permangono in Banca D'Italia, l'intermediario della banca e della società di recupero che ha acquistato il credito, non forniscono tuttora risposte per l'errata messa in sofferenza del credito considerando che vi è un errata valutazione da parte dell'intermediario che non ha "voluto" considerare un accordo transattivo, e la mia situazione reddituale.
Risposta diretta
Sì, puoi agire in giudizio contro la banca per ottenere il risarcimento del danno da segnalazione illegittima in Centrale Rischi. La giurisprudenza riconosce sia il danno patrimoniale (impossibilità di accedere al credito) sia il danno non patrimoniale (danno alla reputazione e allo stress subito), e nel tuo caso esistono elementi concreti a supporto della pretesa.Quadro normativo
Le segnalazioni in CENTRALE RISCHI (CR) di Banca d'Italia sono regolate dalla Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia e dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993, art. 53 e seguenti). La MESSA IN SOFFERENZA è legittima solo quando l'intermediario effettua una valutazione globale della situazione patrimoniale del debitore, riscontrando uno stato di insolvenza stabile: non è sufficiente il mero ritardo o inadempimento. Se manca questa valutazione complessiva — come nel tuo caso, dove esisteva una proposta transattiva e una situazione reddituale specifica ignorata dall'intermediario — la segnalazione è illegittima. Il trattamento illecito dei dati comporta responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 82 del GDPR (Reg. UE 2016/679) e dell'art. 2043 del Codice Civile. La Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni (es. Cass. n. 25638/2019) il diritto al risarcimento in questi casi.Come funziona in pratica
Il percorso consigliato si articola in tre fasi
Cosa conviene fare
Il fatto che l'ABF abbia accolto parzialmente il ricorso è un elemento significativo: rafforza la tua posizione in sede giudiziaria. Tuttavia, la decisione ABF non è vincolante per il giudice, quindi l'assistenza di un avvocato specializzato in diritto bancario è indispensabile. Evita di aspettare ulteriormente: ogni mese in cui la segnalazione permane aggrava il danno dimostrabile. Richiedi subito un estratto aggiornato della tua posizione in CR tramite il portale di Banca d'Italia, così da avere prova documentale dello stato attuale delle segnalazioni. Verifica anche se la società di recupero crediti che ha acquistato il credito sia soggetta all'obbligo di aggiornamento della CR: in caso di cessionario inadempiente, la responsabilità si estende anche a questo soggetto.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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