Diritto Bancario

Segnalazione CRIF illegittima per moratoria Covid: si può ottenere il risarcimento?

Utente_forli_2367 · 0 visualizzazioni

Causa che intraprenderei per una segnalazione in Crif non dovuta, ovvero per canoni risultanti insoluti, ma in realtá sospesi per emergenza Covid. Tali canoni fra l'altro non sono infatti neanche stati addebitati alle relative scadenze sul conto corrente. Specifico che l'istituto che erogó il finanziamento e il conto corrente di addebito coincidono. Chiaramente ho tutta la documentazione a dimostrazione, (Richiesta di sospensione, Crif aggiornata dove risulta la segnalazione etc.). Come richiesto inizialmente, vorrei sapere se ci sono appunto gli estremi per ottenere un risarcimento materiale, e non tanto la cancellazione della segnalazione che presumo avvenga in automatico non appena si accorgano del disguido.

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Sì, esistono solidi presupposti per ottenere un risarcimento del danno dalla banca, non solo la cancellazione della segnalazione. La segnalazione di un'insolvenza inesistente — avvenuta in presenza di una sospensione regolarmente accordata — configura un trattamento illecito di dati personali e può integrare anche responsabilità civile.

Quadro normativo

La normativa applicabile è duplice. Sul fronte della protezione dei dati personali, l'articolo 82 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) stabilisce che chiunque subisca un danno materiale o immateriale a causa di un trattamento illecito di dati ha diritto al risarcimento da parte del titolare del trattamento. Sul fronte della responsabilità civile, l'articolo 2050 del Codice Civile disciplina la responsabilità per esercizio di attività pericolose (tra cui il trattamento massivo di dati), con inversione dell'onere della prova a carico della banca. Le segnalazioni alla CRIF sono inoltre disciplinate dal Codice di Deontologia per i Sistemi Informativi creditizi, che impone la massima accuratezza e aggiornamento delle informazioni trasmesse.

Come funziona in pratica

Le strade percorribili sono tre, non necessariamente alternative

  • Diffida formale alla banca: invio di una lettera raccomandata A/R (o PEC) in cui si contesta la segnalazione illecita, si chiede la cancellazione immediata e si quantifica il risarcimento richiesto. Questo atto interrompe la prescrizione e spesso induce la banca a trattare bonariamente.
  • Ricorso all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF): procedura stragiudiziale gratuita e rapida (circa 9-12 mesi) che può ordinare la cancellazione e riconoscere un rimborso. È la via più efficiente per i danni di importo contenuto.
  • Ricorso al GARANTE PRIVACY: segnalazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, che può irrogare sanzioni alla banca e ordinare la rettifica. Non garantisce direttamente il risarcimento, ma rafforza notevolmente la posizione in un eventuale giudizio civile.
  • Cosa conviene fare

    Con la documentazione già in tuo possesso — richiesta di sospensione accettata, estratto conto privo degli addebiti, visura CRIF aggiornata — la posizione è particolarmente solida. È fondamentale conservare anche ogni comunicazione con la banca e documentare eventuali danni concreti (richiesta di fido negata, mutuo non concesso, peggioramento del merito creditizio). I danni risarcibili comprendono sia quelli PATRIMONIALI (es. opportunità creditizie perse) sia quelli NON PATRIMONIALI (stress, lesione della reputazione). Prima di agire in giudizio, è consigliabile tentare la via ABF, meno costosa e più rapida. Il TERMINE DI PRESCRIZIONE per l'azione risarcitoria è di cinque anni dal momento in cui il danno si è manifestato.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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