Rinegoziazione mutuo e prestito: come sospendere le rate in difficoltà?
Utente_vicenza_4377 · 1 visualizzazioni
In favore del Cliente sono stati erogati: - 12 anni fa un mutuo, con residuo pari a 129.000 €, sul quale non c'è morosità; - 3 anni fa una finanziaria per circa 30.000 €, per la quale egualmente non c'è morosità. Ad oggi il Cliente vorrebbe procedere ad una sospensione o rimodulazione del debito, a seguito di un momento di difficoltà economica, causato dall'attuale emergenza sanitaria. Tanto premesso, a questo occorre un Legale su Vicenza che lo assista nella menzionata pratica. N.B. Il Cliente è disponibile a ricevere assistenza telematicamente.
Risposta diretta
Sì, è possibile richiedere la sospensione o la rinegoziazione delle rate sia del mutuo che del prestito personale, anche in assenza di morosità. Anzi, intervenire prima che si verifichino insolvenze è la strategia più efficace e tutelante.
Quadro normativo
I principali strumenti normativi applicabili sono
- Fondo di Solidarietà per i Mutui Prima Casa (c.d. Fondo Gasparrini), istituito dall'art. 2, comma 475-480 della L. 244/2007, che consente la sospensione delle rate del mutuo ipotecario per soggetti in temporanea difficoltà economica
- Art. 120-quater del Testo Unico Bancario (TUB), che disciplina la portabilità e la rinegoziazione volontaria del mutuo con il proprio istituto di credito
- Art. 125-sexies TUB, applicabile al credito al consumo, che regolamenta le modifiche contrattuali per i prestiti personali
- Accordo stragiudiziale diretto con banca e finanziaria, sempre percorribile in via bonaria
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo di risoluzione alternativa delle controversie bancarie, attivabile gratuitamente in caso di rifiuto ingiustificato dell'istituto
Come funziona in pratica
- Per il mutuo: si può presentare istanza al Fondo Gasparrini tramite la propria banca, oppure richiedere direttamente all'istituto una rinegoziazione (allungamento della durata, riduzione della rata, periodo di preammortamento)
- Per la finanziaria: si negozia con la società creditrice un piano di rientro modificato, una sospensione temporanea o una ristrutturazione del debito residuo
- In entrambi i casi va predisposta una documentazione della situazione economica (buste paga, estratti conto, eventuale documentazione della causa della difficoltà)
- Se la banca o la finanziaria rifiutano senza motivazione adeguata, si può ricorrere all'ABF senza costi legali iniziali
- In alternativa, un legale può inviare una diffida stragiudiziale per formalizzare la richiesta e aprire una trattativa strutturata
Cosa conviene fare
- Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto bancario per valutare quale strumento è più adatto al caso specifico
- Verificare i requisiti per il Fondo Gasparrini (tra cui: mutuo su prima casa, importo non superiore a 400.000 €, riduzione del reddito documentabile)
- Non attendere che si accumuli morosità: agire in anticipo rafforza la posizione negoziale
- Raccogliere tutta la documentazione contrattuale (contratto di mutuo, contratto di finanziamento, piano di ammortamento aggiornato)
- Considerare la consulenza telematica, ampiamente praticabile per questo tipo di pratiche e disponibile anche con professionisti operanti a Vicenza o in tutto il territorio nazionale
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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