Fideiussione scaduta: il garante può liberarsi con l'art. 1957 c.c.?
Utente_torino_2522 · 1 visualizzazioni
Sono un utente. di una srls Unip. A Marzo 2020 ho garantito per la società un fido bancario con scadenza Settembre 2020. Sono passati 4 mesi dalla scadenza...la banca senza istruttoria è senza contratto tra le parti continua ad erogare il fido. Visto che, la banca non ha attivato alla scadenza tempestivamente gli strumenti del recupero del credito, posso liberarmi come fideiussore? è possibile farlo con l'articolo 1957 2 comma c.c?
Risposta diretta
Sì, l'art. 1957 c.c. può essere uno strumento utile per liberarsi dalla fideiussione, ma la sua applicabilità dipende dal testo del contratto di garanzia e da come la banca ha gestito il rapporto dopo la scadenza. Parallelamente, potrebbe essere ancora più efficace invocare l'art. 1956 c.c., che tutela il fideiussore quando la banca eroga credito senza il suo consenso.
Quadro normativo
Le norme rilevanti sono
- Art. 1957 c.c. (Scadenza della fideiussione): il fideiussore è liberato se il creditore non propone le proprie istanze contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Il 2° comma estende questa tutela al caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione garantita.
- Art. 1956 c.c. (Liberazione del fideiussore): il fideiussore è liberato se la banca, senza una sua speciale autorizzazione, ha concesso ulteriore credito al debitore pur conoscendo il peggioramento della sua situazione patrimoniale.
- Art. 1938 c.c.: per i fidi bancari (obbligazioni future), la fideiussione deve indicare un importo massimo garantito.
Come funziona in pratica
- Se il fido era scaduto a settembre 2020 e la banca non ha avviato azioni legali contro la società debitrice entro marzo 2021 (6 mesi), hai una base solida per invocare l'art. 1957 c.c. e chiedere la tua liberazione
- Il 2° comma dell'art. 1957 si applica se nel contratto di fideiussione è scritto che la garanzia è limitata alla stessa scadenza del fido: verifica esattamente il testo che hai firmato
- La continuazione del fido senza nuovo contratto e senza tua autorizzazione integra quasi certamente la fattispecie dell'art. 1956 c.c.: la banca ha erogato credito aggiuntivo rispetto a quello che avevi garantito, senza interpellarti
- Questa condotta bancaria può configurare una novazione oggettiva del rapporto, che in linea di principio estingue la garanzia originaria
- Verifica anche se la fideiussione conteneva clausole omnibus o di reviviscenza: alcune banche inseriscono clausole che prolungano automaticamente la garanzia, ma queste sono soggette a controllo di validità (anche alla luce della normativa antitrust bancaria)
Cosa conviene fare
- Leggi attentamente il contratto di fideiussione che hai firmato: cerca i termini di scadenza, le clausole di proroga e le clausole omnibus
- Invia subito una diffida formale alla banca (tramite raccomandata A/R o PEC) in cui dichiari di voler essere liberato dalla fideiussione invocando gli artt. 1956 e 1957 c.c.
- Verifica se la fideiussione rientra nel modello ABI: dal 2019 la Cassazione e la Banca d'Italia hanno dichiarato parzialmente nulle le fideiussioni standardizzate ABI per violazione della normativa antitrust (art. 2 L. 287/1990), il che può aprire ulteriori spazi di tutela
- Consulta un avvocato specializzato in diritto bancario a Torino prima di agire: una diffida mal formulata potrebbe pregiudicare la tua posizione in un eventuale giudizio successivo
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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