Secondo pignoramento del quinto dello stipendio per lo stesso debito: è legale?
Utente_roma_8797 · 1 visualizzazioni
Nel 2011 si creò una controversia con una finanziaria, e nel 2017 mi arrivò pignoramento presso terzi , essendo lavoratore dipendente ho avuto per 3 anni la defalcazione del quinto dello stipendio, Ora nel nel 2024 la stessa banca ,per esattezza Ifis banca, invia un altra raccomandata con un altro pignoramento del 1/5 sempre per lo stesso contenzioso alla mia nuova azienda .È un assurdità!
Risposta diretta
Un secondo pignoramento presso terzi per lo stesso debito non è automaticamente illegittimo: se il primo non ha soddisfatto l'intero credito, il creditore può riavviare l'esecuzione. Ma se il debito era già estinto, il pignoramento è illegale e va opposto immediatamente.
Quadro normativo
La materia è regolata dal Codice di Procedura Civile
- Art. 545 c.p.c. — fissa il limite massimo di pignorabilità dello stipendio a 1/5 per crediti ordinari
- Art. 615 c.p.c. — consente l'opposizione all'esecuzione quando il credito non è dovuto (es. debito già estinto)
- Art. 617 c.p.c. — consente l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali della procedura
Come funziona in pratica
- Il primo pignoramento (2017-2020) ha trattenuto il quinto per circa 3 anni: la somma raccolta potrebbe non aver coperto l'intero importo del debito originario
- Ifis Banca, se il residuo è ancora dovuto e il titolo esecutivo è ancora valido, ha il diritto di riaprire l'esecuzione sul nuovo datore di lavoro
- Tuttavia, il creditore ha l'obbligo di aggiornare correttamente il conteggio, detraendo quanto già incassato con il primo pignoramento
- Se nel periodo 2020-2024 non è stato notificato alcun atto, il titolo potrebbe essere soggetto a verifica di prescrizione decennale
Cosa conviene fare
- Recupera le buste paga 2017-2020 e calcola l'importo totale trattenuto: questa è la prova di quanto già pagato
- Richiedi subito a Ifis Banca un rendiconto dettagliato del credito residuo, con la deduzione di quanto incassato con il primo pignoramento
- Verifica la data del titolo esecutivo originario: se è un decreto ingiuntivo del 2011, controlla se sono decorsi 10 anni senza atti interruttivi
- Se il debito risulta già estinto o il titolo prescritto, presenta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. al Tribunale competente — a Roma sarà il Tribunale di Roma
- Agisci entro pochi giorni: il termine per opporsi agli atti esecutivi è di 20 giorni dalla notifica
- Consulta un avvocato specializzato in diritto bancario per valutare se ci sono vizi nella procedura e per bloccare il pignoramento in via cautelare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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