Sospensione canoni di leasing Cura Italia: si proroga anche la scadenza del contratto?
Utente_palermo_7310 · 3 visualizzazioni
Desideravo sapere se l'ottenimento di della sospensione dei canoni di leasing (autovettura) grazie all'applicazione del decreto CURA ITALIA, differisce d'ufficio anche la scadenza originaria del contratto in esame.... Rimango in attesa di vostro gentile riscontro.
Risposta diretta
Sì: la sospensione dei canoni di leasing ottenuta tramite il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) comporta, in via generale, la proroga automatica della durata contrattuale per un periodo equivalente a quello della moratoria fruita.
Quadro normativo
L'art. 56 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha introdotto una moratoria straordinaria per micro, piccole e medie imprese su mutui, aperture di credito e finanziamenti rateali, inclusi i contratti di leasing. La norma prevede espressamente la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni, con conseguente slittamento del piano di rimborso. Per i contratti di leasing, le Linee Guida ABI e le successive circolari degli intermediari finanziari hanno chiarito che la sospensione non estingue l'obbligazione ma la differisce, con contestuale allungamento della scadenza originaria.
Come funziona in pratica
- La sospensione dei canoni congela temporaneamente i pagamenti senza ridurre il debito residuo
- Al termine della moratoria, il piano contrattuale riprende dal punto in cui si era interrotto
- La scadenza del contratto viene posticipata automaticamente di un numero di mesi pari alla durata della sospensione (es.: 6 mesi di moratoria = 6 mesi di proroga)
- Il riscatto finale (maxi-rata conclusiva), se previsto, viene anch'esso differito alla nuova data di scadenza
- Le condizioni economiche del contratto (tasso, canone, valore di riscatto) rimangono invariate
Cosa conviene fare
- Richiedere conferma scritta alla società di leasing dell'effettiva proroga e della nuova scadenza contrattuale, con il piano finanziario aggiornato
- Verificare la comunicazione formale ricevuta al momento dell'accettazione della moratoria: deve indicare il nuovo termine contrattuale
- Se la società di leasing non ha aggiornato la scadenza o ha richiesto il pagamento di canoni ancora in moratoria, contestare formalmente per iscritto (PEC o raccomandata A/R)
- In caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, valutare un esposto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), strumento gratuito e rapido per risolvere controversie con intermediari finanziari
- Conservare tutta la documentazione relativa alla richiesta di moratoria e alle comunicazioni della società di leasing
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
Hai un'altra domanda?
Hai bisogno di un avvocato?
Invia il tuo caso — ti assegniamo un avvocato specializzato nella tua zona.