Diritto Bancario

Segnalazione CRIF e Centrale dei Rischi dopo debiti stralciati: come cancellarla?

Utente_varese_4943 · 2 visualizzazioni

Il marito della Cliente era titolare di due posizioni debitorie rispettivamente di € 7000 e € 11.000. Entrambe stralciate, l'ultima a febbraio 2021, con rilascio di relativa liberatoria. Ad oggi però risulta una segnalazione sia al Crif che alla Centrale dei rischi di Banca d'Italia. Tanto premesso, alla Cliente occorre un Legale su Varese che assista suo marito, il quale lavora regolarmente, nella menzionata vicenda. COD (V) Queste sono state entrambe saldate

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Se i debiti sono stati regolarmente stralciati con rilascio di liberatoria, la segnalazione negativa al CRIF e alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia deve essere aggiornata o cancellata: mantenerla costituisce un trattamento illecito di dati personali, impugnabile sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Quadro normativo

Le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia sono disciplinate da più fonti:

  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — artt. 17 e 21: diritto alla cancellazione e alla rettifica dei dati inesatti o non più pertinenti
  • Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), aggiornato dal D.Lgs. 101/2018
  • Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 — disciplina le segnalazioni alla Centrale dei Rischi: i dati restano visibili per 36 mesi dall'ultimo aggiornamento, dopodiché devono risultare archiviati
  • Codice deontologico CRIF/ABI per i sistemi privati di informazione creditizia: in caso di stralcio (accordo transattivo), i termini di conservazione decorrono dalla data di chiusura della posizione
Poiché l'ultima posizione è stata stralciata a febbraio 2021 (oltre quattro anni fa), i termini massimi di conservazione previsti da entrambi i sistemi risultano abbondantemente scaduti.

Come funziona in pratica

  • Raccogliere tutta la documentazione: liberatorie, quietanze, comunicazioni scritte dell'istituto creditore che attesta l'estinzione delle posizioni
  • Identificare il soggetto segnalante: non è il CRIF o la Banca d'Italia a segnalare, ma l'intermediario (banca, finanziaria) che ha comunicato i dati — è a quest'ultimo che va indirizzata la richiesta primaria
  • Inviare istanza formale di cancellazione/rettifica all'intermediario, allegando le liberatorie, citando espressamente l'art. 17 GDPR e i codici deontologici applicabili
  • Se l'intermediario non risponde o rifiuta: procedere con esposto al Garante per la protezione dei dati personali e/o ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è gratuito e ha competenza specifica su queste controversie
  • Per la Centrale dei Rischi: inviare apposita istanza di rettifica direttamente alla Banca d'Italia tramite il portale dedicato, allegando le prove dell'avvenuto stralcio

Cosa conviene fare

  • Non aspettare ulteriormente: ogni mese di segnalazione ingiustificata aggrava il danno (impossibilità di accedere al credito, danni reputazionali)
  • Affidarsi a un legale esperto in diritto bancario e privacy nella zona di Varese: potrà redigere le diffide formali e, se necessario, agire in giudizio per il risarcimento del danno
  • Valutare l'ABF come primo strumento: il ricorso è gratuito per il cliente, si svolge in forma scritta e si risolve mediamente in 6-9 mesi senza bisogno di udienza
  • Conservare prova di ogni comunicazione inviata agli intermediari: in caso di contenzioso, la data certa delle richieste è determinante per quantificare il danno risarcibile
  • Verificare eventuali danni patrimoniali subiti (mutuo rifiutato, finanziamento negato) per includerli nella eventuale richiesta di risarcimento

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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