Diritto Bancario

Buono Fruttifero Postale: ancora riscuotibile?

Utente_orvieto_6631 · 737 visualizzazioni

Descrizione problema : descrizione problema : Ho ritrovato un Buono Fruttifero Postale emesso nel 1940 di 100 Lire, a tuut' oggi puo avere un valore consistente? e soprattutto, sarebbe riscuotibile ? ||ip: 178.255.74.106 || referral: || Privacy: YESP || casistica: altro || ||ip: 178.255.74.106 || referral: || Privacy: YESP || casistica: altro || city: Orvieto ||

Risposta diretta

Un Buono Fruttifero Postale emesso nel 1940 è con ogni probabilità prescritto, ovvero il diritto al rimborso si è estinto per decorso del tempo. Il valore nominale di 100 Lire, convertito in euro al tasso ufficiale (1.936,27 Lire = 1 Euro), corrisponderebbe a circa 0,05 euro, ma il problema principale non è il valore, bensì la possibilità concreta di riscuoterlo.

Quadro normativo

I Buoni Fruttiferi Postali sono disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) e, per gli aspetti più recenti, dalla normativa della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (D.Lgs. n. 284/1999). Il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni dalla scadenza del titolo, ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile. Per i buoni emessi in epoca bellica o prebellica, Poste Italiane e CDP applicano ulteriori regole specifiche che rendono ancora più complessa la riscossione.

Come funziona in pratica

  • I Buoni Fruttiferi Postali hanno una data di scadenza (o un limite massimo di maturazione degli interessi): superata quella data, il titolare aveva 10 anni per presentarsi allo sportello
  • Decorsi i 10 anni dalla scadenza senza che il buono fosse riscosso, il credito si prescrive e il diritto al rimborso decade
  • Per un buono del 1940, anche ipotizzando una scadenza a 30 anni (1970), il termine prescrizionale sarebbe spirato intorno al 1980
  • La conversione da Lire a Euro (2002) non ha "riportato in vita" i buoni già prescritti
  • Poste Italiane e CDP non sono tenute a rimborsare titoli prescritti, salvo eccezioni valutate caso per caso

Cosa conviene fare

  • Verificare la serie e le condizioni del buono: portarlo fisicamente presso uno sportello di Poste Italiane con documento d'identità, chiedendo una verifica ufficiale del titolo
  • Richiedere un estratto storico a CDP (Cassa Depositi e Prestiti) tramite raccomandata A/R, allegando copia del buono e descrivendo la situazione
  • In caso di diniego, è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che ha competenza sulle controversie con Poste Italiane, senza costi e in modo semplice
  • Considerare il buono come un pezzo da collezione: titoli postali d'epoca possono avere un valore numismatico o filatelico, in alcuni casi superiore al valore nominale aggiornato
  • Evitare intermediari che promettono il recupero di buoni antichi dietro compenso: quasi sempre si tratta di operazioni non convenienti economicamente

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

DOMANDE DI FOLLOW-UP

💬 Utente_Orvieto_8596

valorizzazione buono postale emesso nel 1936 di 1000 lire

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash

Risposta diretta

Un Buono Fruttifero Postale emesso nel 1940 è con ogni probabilità prescritto, cioè il diritto a riscuoterlo si è estinto per decorso del tempo. Anche qualora non lo fosse, il valore attuale di 100 lire del 1940 converso in euro risulterebbe molto modesto.

Quadro normativo

I Buoni Fruttiferi Postali sono disciplinati dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e dalla normativa della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che ne è l'emittente. Il diritto alla riscossione si prescrive in 10 anni dalla data di scadenza del buono, ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile (prescrizione ordinaria). Un buono emesso nel 1940 aveva tipicamente una durata di 20-30 anni: sarebbe maturato intorno al 1960-1970, e il termine di prescrizione decennale sarebbe scaduto già negli anni '70-'80. Poste Italiane e CDP fanno regolarmente valere questa eccezione.

Come funziona in pratica

  • Verifica il buono: controlla la data di emissione, l'importo nominale e la serie indicata sul titolo cartaceo
  • Calcola la scadenza: i buoni degli anni '40 avevano durata variabile (di solito 20 o 30 anni dal momento dell'emissione)
  • Contatta Poste Italiane: presenta il buono fisicamente a uno sportello o scrivi a CDP per una perizia; ti daranno una risposta scritta sull'eventuale prescrizione
  • Valore in euro: 100 lire del 1940 corrispondono a circa 0,05 euro nominali (cambio pre-decimale); anche con interessi capitalizzati per i decenni non prescritti, la cifra reale sarebbe molto contenuta
  • Rifiuto di Poste Italiane: se ritieni di avere ragione, puoi presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'organismo di risoluzione alternativa delle controversie bancarie, gratuitamente

Cosa conviene fare

  • Porta il buono fisicamente a Poste Italiane e chiedi una valutazione scritta: è il primo passo indispensabile
  • Non affidarti a stime online senza una verifica ufficiale: circolano valutazioni gonfiate da collezionisti numismatici (il buono può avere valore come oggetto da collezione, a volte superiore al valore finanziario)
  • Se Poste Italiane oppone la prescrizione, valuta il ricorso all'ABF solo se l'importo eventualmente recuperabile lo giustifica; la procedura è gratuita e si conclude in circa 90 giorni
  • Consulta un avvocato solo se l'importo in gioco è significativo (ad esempio, su buoni di taglio molto elevato o serie speciali): per 100 lire del 1940 il rapporto costi-benefici di un contenzioso legale è quasi sempre sfavorevole
  • Conserva il buono originale in ogni caso: potrebbe avere valore numismatico superiore a quello finanziario

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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