Diritto Bancario

Finanziamento Cura Italia negato dalla banca: il rifiuto è legittimo?

Utente_parma_8264 · 2 visualizzazioni

Al Cliente, titolare di un centro estetico, in data 19/02/2020 è stato erogato dal proprio istituto di credito un finanziamento per € 23.000 con la garanzia fino al 90% della somma a parte della confesercenti. Ad oggi il Cliente si è rivolto al medesimo istituto di credito al fine di ottenere il prestito previsto dal decreto cura italia per ulteriori 25.000 €. La banca ha però negato al Cliente tale possibilità di accesso, sostenendo che tale finanziamento fosse incompatibile con quello già erogato in suo favore. Tanto premesso al Cliente occorre un Legale su Parma che lo assista nella menzionata vicenda.

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Il rifiuto della banca appare privo di solida base normativa: la presenza di un precedente finanziamento garantito da Confesercenti (Confidi) non costituisce causa automatica di incompatibilità con l'accesso ai prestiti previsti dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), che ha introdotto i prestiti fino a 25.000€ con garanzia statale al 100%.

Quadro normativo

La misura richiamata dal cliente (prestito fino a 25.000€) è disciplinata dall'art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), che ha esteso e integrato le misure del D.L. 18/2020 (Cura Italia). La norma prevede l'accesso alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (gestito da Mediocredito Centrale) fino al 100% dell'importo, per imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro. I requisiti di accesso riguardano lo stato dell'impresa al 17 febbraio 2020 e il limite del 25% dei ricavi annui, ma non escludono espressamente chi abbia già finanziamenti in essere garantiti da Confidi. Il Confidi (Confesercenti) e il Fondo Centrale di Garanzia sono strumenti giuridicamente distinti e non in conflitto tra loro.

Come funziona in pratica

  • Il precedente finanziamento da 23.000€ è garantito da un Confidi privato (Confesercenti), non dal Fondo Centrale di Garanzia statale
  • Il prestito Covid da 25.000€ si appoggia a una garanzia pubblica autonoma, erogata da un soggetto diverso
  • La legge non prevede alcuna clausola di incompatibilità tra i due strumenti
  • La banca, nel negare l'accesso, avrebbe dovuto indicare per iscritto la motivazione specifica e la base normativa del rifiuto
  • In assenza di motivazione scritta, il rifiuto è ulteriormente contestabile

Cosa conviene fare

  • Richiedere per iscritto alla banca la motivazione del diniego, con riferimento preciso alla norma o alla policy interna invocata
  • Presentare un reclamo formale all'Ufficio Reclami della banca (risposta entro 30 giorni), allegando la richiesta e la norma di riferimento
  • Se il reclamo non viene accolto, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), strumento gratuito e alternativo al giudizio ordinario, competente per Parma
  • Contattare Confesercenti Parma per verificare se esistono precedenti analoghi o accordi con l'istituto di credito
  • Affidarsi a un avvocato specializzato in diritto bancario a Parma per valutare un'eventuale diffida formale o ricorso, qualora ABF non fosse sufficiente rispetto all'entità del danno

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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