Polizza vita con garanzia invalidità: l'assicurazione rifiuta le prestazioni, cosa fare?
Utente_palermo_9032 · 0 visualizzazioni
Nell'anno 2011, ho stipulato con Generali S.p.A. (prima Ina-Assitalia) una polizza vita dietro corresponsione di premi in accumulo, con inserimento di garanzia complementare a copertura assicurativa in ipotesi di invalidità e/o inabilità totale da parte dell’assicurato, con conseguente esonero a carico di quest’ultimo dall'ulteriore pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale sino alla scadenza, oltre alla previsione di una rendita vitalizia temporanea di importo costante da corrispondere all'assicurato dal momento della denuncia dello stato di invalidità sino alla scadenza contrattuale. Nonostante, nel luglio 2018, abbia provveduto all'apertura del sinistro al fine di ottenere le prestazioni previste in polizza in conseguenza dell’avvenuto conseguimento del 100% di invalidità civile e totale inabilità al lavoro proficuo, la Compagnia non ha inteso far fronte ai propri obblighi contrattuali, rifiutando le prestazioni suddette (copertura in accollo delle rate sino alla scadenza della polizza e rendita vitalizia abbinata). Al contempo, dalla documentazione in mio possesso, risulta che al momento della stipula contrattuale, l’Agente Generali incaricato, abbia riconosciuto e sottoscritto, nei relativi moduli, la esistenza in capo allo scrivente di una percentuale di invalidità del 76%, con specificazione della patologia e delle condizioni di salute, affetto già da allora da Schwannomatosi. Appare evidente dunque la mia totale buona fede all'atto di stipula dell’assicurazione, che si è protratta sino ad oggi mediante i puntuali pagamenti dei premi periodici; appare altrettanto evidente che, in mancanza della suddetta copertura di rischio invalidità, non avrei certo, sottoscritto alcuna polizza in tal senso, per carenza di interesse alle prestazioni ivi previste dall'informativa allora sottoposta al mio esame. D’altro canto, la già richiamata comunicazione IVASS del 20/05/2019, emessa all'esito del reclamo interposto dallo scrivente, conferma ulteriormente la fondatezza delle legittime pretese avanzate, per le quali dunque insisto. Alla luce di quanto sopra, dunque, chiedo e invito la Spett.le Generali S.p.A. a volere adempiere agli obblighi contrattualmente assunti nei miei confronti dall'apertura del sinistro avvenuta nel luglio 2018, provvedendo all'esonero dei ratei di premi sino alla naturale scadenza della polizza, previa restituzione di quanto già indebitamente trattenuto a far data dal luglio 2018, nonché alla liquidazione della rendita vitalizia temporanea prevista anch'essa quale prestazione dedotta in contratto, calcolata sino alla scadenza contrattuale, (corrispondente al compimento dei 65 anni di età dell’assicurato), oltre agli interessi e rivalutazione degli importi decorrenti dalla data di apertura del sinistro (luglio 2018) sino allo all'effettivo soddisfo.
Risposta diretta
Generali è contrattualmente obbligata a erogare le prestazioni pattuite (esonero premi e rendita vitalizia temporanea) dal momento della denuncia del sinistro nel luglio 2018. Il rifiuto configura un INADEMPIMENTO CONTRATTUALE e lei ha diritto a ottenere l'adempimento forzato, la restituzione dei premi indebitamente riscossi e gli interessi moratori maturati.Quadro normativo
Il contratto assicurativo è disciplinato dagli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 209/2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE). L'inadempimento dell'assicuratore alle prestazioni contrattualmente previste è soggetto all'art. 1453 c.c., che consente di richiedere l'adempimento coattivo oppure la risoluzione del contratto con risarcimento del danno. Il fatto che l'agente Generali abbia riconosciuto e sottoscritto la preesistenza dell'invalidità al 76% al momento della stipula esclude qualsiasi eccezione di reticenza o dolo in capo a lei, rendendo inopponibile alla compagnia qualunque contestazione sulla conoscenza del rischio assunto.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Inviare immediatamente una DIFFIDA FORMALE a mezzo raccomandata A/R o PEC a Generali S.p.A., con indicazione delle somme richieste e termine di 15 giorni per adempiere, citando la comunicazione IVASS e la documentazione dell'agente che attestava la preesistenza dell'invalidità. b. Raccogliere e conservare tutta la documentazione: polizza, moduli firmati dall'agente, cartelle cliniche, verbali di invalidità civile, estratto conto premi, comunicazione IVASS. c. Verificare la PRESCRIZIONE: per i contratti assicurativi il termine prescrizionale è di 2 anni (art. 2952 c.c., come modificato dalla L. 166/2009); tuttavia, ogni richiesta scritta o atto interruttivo (come l'apertura del sinistro nel 2018 e i reclami successivi) interrompe i termini. d. Rivolgersi quanto prima a un avvocato specializzato in diritto assicurativo, data la complessità tecnica del caso e l'entità delle somme coinvolte.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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