Diffamazione online: risarcimento civile dopo archiviazione penale per prescrizione
Utente_pisa_4535 · 3 visualizzazioni
Gentilissimi buonasera Nel 2011 ho presentato denuncia penale per diffamazione a mezzo internet nei confronti di ignoti e dell’amministratore del sito. Nel 2017, il PM , dopo continue sollecitazioni di chiudere le indagini, invece di rinviare a giudizio, chiede al GIP l'archiviazione perché non ci sono prove sufficienti. il GIP rifiuta l’archiviazione con l’obbligo di esperire ulteriori indagini più approfondite. Il PM dopo 18 mesi di ulteriori indagini identifica finalmente i colpevoli, ma chiede l'archiviazione per prescrizione. Naturalmente a questo punto il GIP archivia. A parte la colpevole inerzia del PM, chiedo: posso esercitare una richiesta danni agli imputati in sede civile? Consideriamo che io vengo a conoscere i nomi degli indagati solo dopo la chiusura delle indagini per cui la prescrizione in sede civile dovrebbe partire da quella data? Altrettanto dicasi per l’amministratore del sito che nel frattempo è cambiato e al quale circa tre anni fa, ho intimato di togliere le frasi diffamatorie. Quest’ultimo, pur dichiarando che le frasi incriminate erano e sono tuttora altamente offensive, si rifiutava di operare una qualsiasi azione di cancellazione anche se ad oggi il post è sempre visibile ed è stato visitato da più di 6000 persone da tutta Italia ed io ero il presidente di una importante associazione conosciuto fuori e dentro il blog. I'amministratore del blog è responsabile? L’azione civile di risarcimento del danno può ancora essere esercitata? Ringrazio e porgo cordiali saluti. Paolo c.
Risposta diretta
Sì, è possibile agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno da diffamazione anche dopo l'archiviazione penale per prescrizione. L'estinzione del reato in sede penale non preclude automaticamente l'azione risarcitoria civile, ma è necessario agire con estrema urgenza.Quadro normativo
L'azione civile si fonda sull'articolo 2043 del Codice Civile (responsabilità extracontrattuale), che obbliga chi cagiona un danno ingiusto ad altrui a risarcirlo. Il TERMINE DI PRESCRIZIONE per questo tipo di azione è di 5 anni, ai sensi dell'articolo 2947 c.c. Quando il fatto costituisce reato, si applica la prescrizione più lunga tra quella civile e quella penale, ma se il reato si estingue per prescrizione, la giurisprudenza più recente fa decorrere i 5 anni dalla data di estinzione stessa o, secondo il principio dell'ACTIO NATA, da quando il danneggiato ha avuto concreta conoscenza del danno e dell'identità del responsabile. Per la responsabilità dell'amministratore del sito si applica il D.Lgs. 70/2003 (recepimento della Direttiva e-commerce), che prevede la responsabilità del gestore che, informato del contenuto illecito, non provvede alla rimozione.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
Agisca immediatamente su due fronti. Prima ancora di qualsiasi azione, faccia notificare una nuova DIFFIDA STRAGIUDIZIALE certificata (PEC o raccomandata) all'amministratore del blog, intimando la rimozione entro un termine perentorio (es. 15 giorni): questo atto interrompe la prescrizione e rafforza ulteriormente la sua posizione. Verifichi con un avvocato la data esatta dell'archiviazione per calcolare se la prescrizione verso gli autori originali sia già maturata o sia ancora interrompibile. In parallelo, valuti di richiedere al Garante della Privacy la rimozione del contenuto (diritto all'oblio), che può agire in tempi più rapidi rispetto al giudizio civile. Non trascuri la possibilità di un'azione di RISARCIMENTO DEL DANNO anche soltanto nei confronti dell'amministratore del sito, per il quale i termini sono certamente ancora aperti.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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