Definizione e significato di fedecommesso

Tale istituto rappresenta una deroga ai generali principi sanciti in tema di successione secondo i quali l'autore del testamento non può liberamente disporre della porzione (quota) di eredità che la legge riserva ai legittimari

fedecommesso

A norma dell’art. 692 c.c., La sostituzione fedecommissaria o fedecommesso si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore.

Tale istituto rappresenta una deroga ai generali principi sanciti in tema di successione secondo i quali l'autore del testamento non può liberamente disporre della porzione (quota) di eredità che la legge riserva ai legittimari.

Il fedecommesso è stato introdotto, infatti, per finalità assistenziale, consentendo all'interdetto o il minore di età prossimo all’interdizione, di essere chiamato alla successione e di ricevere le cure necessarie dal sostituto.

La disciplina giuridica del fedecommesso

L’art. 692 c.c., affinchè si possa ricorrere all’istituto del fedecommeso, prescrive le seguenti limitazioni:

- il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito;

- l'istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto;

- i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell'istituito.

Tale assistenza deve essere successiva all'apertura della successione ed essere continuativa. Il sostituito, dunque, è il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che subentra nell’eredità alla morte dell’istituito. L’obbligo principale del sostituito è, dunque, la cura dell’istituito.

Deve cioè assistere materialmente, moralmente e spiritualmente l’istituito. Nella cura materiale il sostituito può anche farsi aiutare da un altro soggetto ed eventualmente pattuire un rimborso per le spese sostenute senza tuttavia che la sua attività diventi un fine lucrativo.

La cura morale e spirituale invece deve essere eseguita dal sostituito personalmente. L’esecuzione degli obblighi di assistenza e cura dell’istituito incide sulla validità della sostituzione fedecommissaria, infatti, il quarto comma dell’articolo 692 del codice civile sancisce che la sostituzione “è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente.

È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione [429 c.c.] o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza”.

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