Compiti e i doveri dell'esecutore testamentario

L’esecutore testamentario ha il compito di attuare la volontà espressa dal testatore nel proprio testamento, eseguendo le disposizioni testamentarie ed amministrando il patrimonio ereditario. Vediamo come funziona.

esecutore testamentario

1. L’esecutore testamentario

L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente la disciplina relativa alla figura dell’esecutore testamentario.

L’esecutore testamentario è il soggetto nominato dal testatore allo scopo di eseguire le disposizioni di ultima volontà, espresse dal testatore medesimo nel proprio testamento.

Il codice civile, al riguardo, dispone che il testatore può:

  • nominare uno o più soggetti quali esecutori testamentari, tra cui anche l’erede o il legatario;
  • prevedere il subentro di altri soggetti in sostituzione di chi sia stato nominato esecutore, qualora uno o tutti i nominati, non vogliano o possano accettare l’incarico;
  • autorizzare l’esecutore nominato a farsi sostituire da terzi soggetti, allorché egli sia impossibilitato a continuare il proprio incarico.

Nell’ipotesi di nomina di più esecutori testamentari, se il testatore non stabilisce nel proprio testamento la divisione dei loro compiti, essi sono tenuti ad eseguire l’incarico in modo congiunto, fatta eccezione per i provvedimenti urgenti a salvaguardia dei beni o diritti ereditari.

In caso di incarico congiunto, ove gli esecutori testamentari siano in disaccordo tra loro, provvede il giudice, dopo aver ascoltato gli eredi.

L’incarico di esecutore testamentario non può essere svolto da coloro che non hanno la piena capacità d’agire, e pertanto rimangono esclusi dalla nomina i minori, gli interdetti e i soggetti inabilitati.

La nomina da parte del testatore ad esecutore del proprio testamento non è imperativa, potendo il soggetto indicato accettare o rifiutare l’incarico, procedendo in entrambi i casi, con apposita dichiarazione, rilasciata al cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) e annotata nel registro delle successioni.

L’incarico di esecutore testamentario ha quindi natura volontaria, e diviene efficace a seguire dell’accettazione medesima, che non può essere sottoposta a condizioni o termini.

Per tale motivo, qualsiasi interessato può chiedere al giudice di fissare un termine per accettare l’incarico, trascorso il quale, l’esecutore è considerato rinunciante.

Il suo incarico è essenzialmente gratuito, ma il testatore può comunque stabilire un compenso a favore dell’esecutore testamentario, ponendolo a carico dell’eredità cosi come le spese sostenuto dall’esecutore stesso, per lo svolgimento del suo incarico.

1.1 I compiti ed i doveri dell’esecutore testamentario

Il compito principale dell’esecutore testamentario è di attuare la volontà espressa dal testatore, nel proprio testamento. Per fare ciò è previsto che egli:

  1. Salvo che il testatore non abbia disposto diversamente, deve prendere possesso dei beni ereditari per lo svolgimento del proprio incarico, curando la corretta amministrazione del patrimonio ereditario.Il possesso dei beni ereditari, non può eccedere la durata di un anno, decorrente dal momento dell’accettazione dell’incarico, salvo che per particolari necessità, il giudice, sentiti gli eredi, stabilisca il prolungamento del termine per un periodo massimo di un ulteriore anno;
  2. Nell’esercizio del proprio incarico può compiere sia atti ordinari e sia atti di straordinaria amministrazione, potendo procedere ove necessario alla vendita dei beni del patrimonio ereditario, previa autorizzazione del giudice, sentiti gli eredi;
  3. È litisconsorte necessario nei procedimenti relativi alle questioni ereditarie (validità testamento, petizione d’eredità, ecc.), dovendo necessariamente essere convenuto in tali giudizi ed inoltre può intervenire nei procedimenti azionati dall’erede e promuovere le azioni riguardi i diritti ed obblighi connessi alla sua attività;
  4. È tenuto ad apporre i sigilli sui beni ereditari, procedendo allo inventario, qualora tra i chiamati a succedere al defunto siano presenti soggetti minori, assenti, interdetti o società. I sigilli hanno lo scopo cautelare di salvaguardare la conservazione ed integrità del patrimonio ereditario dal pericolo di una sua sottrazione o distruzione, nell’ipotesi in cui ci siano soggetti non pienamente capaci d’agire e pertanto che necessitano tutela giuridica;
  5. Egli, può procedere alla divisione dopo aver sentito gli eredi, qualora sia stato direttamente il testatore nel proprio testamento, a disporre tale compito, purché l’incarico di esecutore non sia svolta dall’erede o dal legatario;
  6. È tenuto a consegnare i beni ereditari, all’erede che ne faccia richiesta, che non siano strumentali allo svolgimento del proprio incarico. Ciò anche, qualora debba assolvere obblighi relativi alla volontà espressa dal testatore oppure in presenza di un legato sottoposto a condizione o termine, se l’erede richiedente il bene, li abbia già soddisfatti o presenti le garanzie necessarie all’assolvimento degli obblighi o dei legati o degli oneri;
  7. Deve rendere il conto della gestione del proprio incarico al suo termine nonché trascorso un anno dalla morte del defunto, in caso di incarico di durata maggiore ad un anno.

1.2 La responsabilità e la revoca dell'esecutore testamentario

L’esecutore testamentario è tenuto ad adempiere al suo incarico, con la diligenza richiesta al buon padre di famiglia, ossia la diligenza media richiesta in relazione alla particolarità dell'obbligazione da soddisfare.

In caso d’inadempimento, l’esecutore testamentario risponde dei danni causati dalla sua condotta colposa, nei confronti sia degli eredi che dei legatari.

Tale responsabilità si estende agli altri esecutori testamentari, nell’ipotesi di incarico congiunto, rispondendo tutti in solido per i danni derivanti dalla colpevole gestione del patrimonio ereditario.

È previsto, inoltre, che il testatore non può sottrarre l’esecutore sia dall’obbligo di rendere il conto della gestione da lui compiuta, al termine della stessa e sia dalla responsabilità su di lui incombente per gli colposi che arrechino danni agli eredi e legatari.

L’esecutore testamentario può essere revocato dal suo incarico, su istanza di qualsiasi soggetto interessato, rivolgendosi al tribunale competente, affinché disponga l’esonero dall’incarico dell’esecutore testamentario, qualora quest’ultimo:

  • abbia compiuto gravi irregolarità sia dolose che colpose nella gestione ereditaria;
  • sia inidoneo allo svolgimento del suo ruolo, a causa dell’impossibilità o grave difficoltà ad eseguire i compiti inerenti al suo ruolo;
  • ed infine qualora abbia compiuto uno o più atti tali compromettere la fiducia nell’esecuzione dell’incarico, conformemente a quanto disposto dal testatore.

In tal caso, il giudice adito, provvede, a seguito dell’audizione dell’esecutore testamentario e degli accertamenti che ritenga necessari.

Roberto Ruocco

Fonti normative

Codice civile: articoli 700-712.

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