Ai sensi dell’articolo 1372 del codice civile, una volta concluso, qualsiasi contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per unanime consenso ovvero per le altre cause ammesse dalla legge. Si tratta della principale estrinsecazione del principio dell’autonomia negoziale. L’articolo successivo detta, tuttavia, una previsione delle modalità attraverso le quali può essere esercitata la facoltà di recesso e sancendo che essa concretizza un diritto potestativo attribuito ad una delle parti e può essere prevista: nel contratto stesso; con espressa previsione legislativa. Quanto detto vale, invero, per i contratti a tempo determinato.
Per i contratti a tempo indeterminato è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il recesso può essere esercitato dai contraenti anche in assenza di un’espressa previsione di legge o di specifica previsione pattizia. In questa sede si vuole dedicare qualche riflessione circa i modi in cui si attuano concretamente il diritto di riscatto e di recesso in alcune fattispecie particolari, ossia nel contratto di assicurazione sulla vita e nei contratti bancari. Il contratto assicurativo sulla vita può assumere due forme: la polizza caso vita, in cui è contemplata la liquidazione di una somma di denaro ovvero di una rendita allorquando il soggetto assicurato sia ancora in vita al momento della scadenza del contratto e che assume la sostanza di una pensione integrativa: la polizza in caso di morte.
Con riferimento alla prima tipologia è data facoltà all’assicurato di riscattare anticipatamente la polizza, in maniera totale o parziale (se contrattualmente previsto). In tal caso l’assicurato deve compilare uno specifico modulo e presentarlo insieme all’originale della polizza e a copia del documento d’identità alla compagnia assicuratrice, la quale risponde entro un termine congruo, di norma di circa dieci giorni. Occorre valutare con attenzione il contratto concluso per verificare se è previsto che la compagnia assicuratrice trattenga una quota sulle somme versate ovvero applichi quale costo del riscatto. Con riferimento alla seconda saranno gli eredi a poter esercitare il diritto di recesso, all’uopo presentando un certificato di morte. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione è previsto dalla disciplina normativa che tutela il consumatore e consiste nella facoltà concessa al consumatore di decidere autonomamente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e deve essere puntualmente indicato nel contratto sottoscritto. In particolare, l’assicurato può recedere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta conclusione del contratto.
Entro i successivi trenta giorni la compagnia assicurativa procede, ove accolga la richiesta, a rimborsare al cliente il premio corrisposto, detratti la somma dovuta per il periodo durante il quale il contratto ha esplicato i propri effetti, le spese gestionali del contratto, il contributo SSN. Sono escluse le polizze di durata inferiore ai sei mesi, per le quali il recesso non è previsto. L’esercizio del diritto di recesso si esercita mediante richiesta presentata a mezzo di raccomandata a/r, alla quale allegare l’originale della polizza, la carta verde e il contrassegno, copia di documento di identità. Non è necessario indicare la ragione che spinge a recedere. Per i contratti bancari in tema di recesso si applicano, invece, gli articoli 1845 del codice civile e 120bis e 118 del Testo Unico in materia Bancaria. Il primo pone il divieto per la banca di recedere dal contratto di apertura di credito ante termine se non per giusta causa, salva la concessione di un termine di quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se il contratto è a tempo indeterminato è prevista la possibilità in capo a ciascuna parte di recedere, previo preavviso nel termine previsto dal contratto, dagli usi o, in assenza, di quindici giorni.
Ciò vale, comunque, solo salva diversa pattuizione contrattuale. L’articolo 120bis del testo unico bancario, invece, disciplina con valenza generale la facoltà di recesso da parte del cliente, riconoscendola sempre e senza spese, ove opti per un’offerta più conveniente da parte di un diverso operatore finanziario. Ulteriore figura di recesso è dettata dall’articolo 118 del testo unico bancario per i casi in cui la banca abbia apportato modifiche unilaterali al contratto. Qualora il cliente non intenda accettare le modifiche così apportate può legittimamente, pertanto, esercitare il diritto di recesso. Anche in questo caso il recesso non può comportare al cliente l’attribuzione di costi.
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