Il termine mobbing deriva dall'inglese "to mob" (assalire in branco) ed è entrato nel linguaggio giuridico italiano per indicare comportamenti sistematici di persecuzione psicologica sul luogo di lavoro. Non esiste una definizione legale univoca in Italia, ma la giurisprudenza ha individuato i suoi elementi costitutivi: comportamenti ostili reiterati nel tempo (generalmente almeno 6 mesi), diretti verso un singolo lavoratore, con l'effetto di danneggiarne la salute psico-fisica o la carriera.
Il mobbing viola l'art. 2087 del Codice Civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Il datore risponde sia per i propri comportamenti diretti che per quelli dei suoi dipendenti, se non ha adottato misure per prevenirli o farli cessare.
È importante distinguere il mobbing dalla normale conflittualità lavorativa o dalle legittime critiche professionali. Il mobbing si caratterizza per la sistematicità, l'intenzionalità e l'effetto dannoso sulla salute o sulla carriera del lavoratore.