La decadenza dal beneficio del termine è un istituto previsto, in linea generale, dall’articolo 1186 del codice civile, laddove viene previsto che, anche nelle ipotesi in cui il termine per l’adempimento sia stato stabilito dalle parti in favore del debitore, il creditore può, comunque, esigere il pagamento immediato degli importi ancora dovutigli ove abbia il fondato motivo di ritenere che il debitore sia divenuto insolvente ovvero abbia diminuito, anche a causa di un proprio comportamento doloso o colposo, le garanzie che aveva dato in riferimento alla propria solvibilità o, comunque, non abbia fornito le garanzie che aveva promesso. La tematica assume particolare importanza nell’ipotesi peculiare delle situazioni di morosità nella corresponsione delle rate deli prestiti bancari.
E’ prassi consolidata, infatti, quella in virtù della quale in sede di conclusione di un contratto di prestito bancario viene predisposto anche un piano di rientro per la restituzione delle somme erogate con la previsione puntuale degli importi dovuti e delle singole scadenze, comunemente a cedenza mensile, alle quali i pagamenti dovranno essere effettuati dal cliente-debitore nonché delle somme applicate a titolo di interessi, applicabili ai sensi delle condizioni contratto di prestito stesso. Tale piano consente al soggetto che ha ottenuto il prestito di restituire all’istituto di credito erogante l’ammontare complessivo dell’operazione dilazionandolo nel tempo, a fronte dell’applicazione di una cifra a titolo di interesse.
Può, tuttavia, accadere che, nonostante la sottoscrizione di un regolare contratto di finanziamento accompagnato dal relativo piano di ammortamento il cliente che abbia ottenuto il prestito bancario non riesca, anche solo momentaneamente, a far fronte agli impegni assunti. Per tutelarsi da tale evenienza è inserita secondo gli usi una clausola contrattuale in favore l’istituto di credito e che legittima quest’ultimo ad ottenere il pagamento immediato, laddove venga constatato, appunto, lo stato di insolvenza del c.d. debitore, tale da far apparire verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Tra l’altro, la giurisprudenza unanime è volta a opinare nel senso che tale stato di insolvenza non debba nemmeno rivestire i caratteri della gravità e dell’irreversibilità, ben potendo scaturire anche da una situazione di mera difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché essa stessa idonea a modificare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore. Tale condizione va valutata, d’altronde, con riferimento al momento della decisione. La facoltà di far valere la decadenza viene comunemente esercitata dall’istituto di credito mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al cliente finanziato, contenente la formalizzazione della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e la diffida al pagamento (di norma entro il termine di dieci giorni dal ricevimento) degli importi arretrati rimasti insoluti. In tale missiva, peraltro, il soggetto creditore (alias la banca) procede alla specificazione delle singole voci che compongono il debito complessivo di cui è sollecitato il pagamento. Si vuole sottolineare che la notifica della decadenza dal beneficio del termine ha, tra gli altri, anche l’effetto di interrompere la prescrizione decennale vigente in materia di recupero del credito derivante da fonte contrattuale e ciò a decorrere dalla data del perfezionamento della notifica (i.e. della ricezione del plico raccomandato).
Tale adempimento, inoltre, ha la finalità ultima di garantire la possibilità per il creditore di esigere la prestazione restitutoria con effetto immediato e anche se sia stato stabilito un termine a favore del debitore. Peraltro, il dettato normativo non richiede per poter procedere alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nemmeno l’ottenimento di una preventiva pronuncia giudiziale o che sia formulata un'espressa domanda giudiziale preventiva in proposito, ben potendo essere il diritto al pagamento immediato, secondo la giurisprudenza predominante, dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto. Tanto si asserisce sull’assunto secondo cui la sentenza o il decreto che accolgano la domanda di pagamento immediato delle somme devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità dell’art. 1186 del codice civile. Resta da precisare che il soggetto che si vede notificare la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con contestuale richiesta di pagamento immediato può sanare la propria posizione corrispondendo il quantum dovuto onde evitare che l’istituto di credito proceda con ulteriori più gravose iniziative di recupero del credito.
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