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    Danno alla persona durante il viaggio

      

    Può capitare che durante un viaggio sul volo o sulla percorrenza della tratta dei treni, ovvero, e comunque, all’interno di un aereo o di un treno siamo vittime di infortuni che ci comportano un danno fisico. Tralasciando il caso estremo, che nessuno si augura, di evento morte per incidente ferroviario, marittimo o aereo, vediamo di seguito quando il danno è solo fisico cosa possiamo fare per ottenere un equo indennizzo o risarcimento che sia, per inadempienze delle compagnie

    Come affrontare situazioni di infortunio e ottenere adeguate coperture assicurative

    La legge prevede che il vettore (cioè colui che effettua il trasporto) risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La legge, dunque, prevede una presunzione di colpevolezza e responsabilità in capo al vettore. Ciò equivale a dire che, per il solo fatto che si sia verificato un evento di danno alla persona o lesione durante la tratta o comunque all’interno del mezzo di trasporto, fa ritenere per ciò solo responsabile il trasportatore (vettore).

     

    Questa regola vale sia per il trasporto ferroviario, che aereo, che sono oggetto del presente tema. Tra l’altro, nelle ipotesi di volo, vige finanche una Convenzione internazionale firmata a Montreal nel 1999, che ribadisce anche per questo tipo di viaggi la regola base della presunzione di responsabilità del vettore (art. 17). H2: Ma cosa significa esattamente questa presunzione per il viaggiatore danneggiato? Significa che egli dovrà solo dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto (occhio a conservare il biglietto!) e di aver subito un danno fisico durante la fase del trasporto, che va dall’entrata (c.d. imbarco) all’uscita dal treno (c.d. sbarco), e che tale danno si è verificato all’interno del mezzo (treno o aereo). Nessuna altra prova dovrà fornire ai fini del risarcimento.

     

    E la compagnia aerea o ferroviaria invece? La compagnia potrà evitare il risarcimento solo se prova che l’evento non è imputabile alla stessa, nel senso che il danno fisico al passeggero non è dipeso da una sua colpa, avendo adottato tutte le possibili misure di precauzionali atti ad evitare danni alla persona. Ciò che rileva per essere esonerata da colpe è che dimostri l’esistenza di misure di sicurezza o, a seconda dei casi, che il disservizio o un malfunzionamento che ha determinato l’evento, non sia dipeso a carenza di manutenzione o imperizia e negligenza. Si ricordi, è bene precisarlo, che vige un dovere di cooperazione del passeggero che deve attenersi alle norme di sicurezza stabilite dalla compagnia di trasporto al fine di evitare il determinarsi di danni a cose e persone.

    Facciamo alcuni esempi per meglio comprendere la differenza di imputazione della colpa

    1) Supponiamo che in fase di discesa e atterraggio di un aereo, la cintura di sicurezza che è obbligatorio allacciare durante questa fase non funzioni, vuoi perché non si riesce a farla uscire dalla sede, vuoi perché nonostante allacciata regolarmente poi si stacchi per un difetto di manutenzione, e pertanto veniamo sospinti in avanti e fuori dal seggiolone provocandoci una lesione. Ecco che, in questo caso, l’evento sarà imputabile ad una carenza di manutenzione del velivolo di proprietà del trasportatore, è dunque per colpa del vettore ci siamo procurati un danno, salvo non provi che il malfunzionamento era un fatto del tutto imprevedibile e fortuito;

     

    2) Oppure, nel caso di viaggio in treno, un’anomalia della porta automatica che si apra durante la corsa facendo cadere il passeggero, oppure la fermata del treno avvenuta non in corrispondenza del marciapiede ubicato per la discesa, per cui il passeggero convinto di scendere nel punto a ciò adibito cada rovinosamente. Anche in questo caso avremo una responsabilità per disservizi e/o inadempimento del vettore, e sempre salva la possibilità di dimostrare che l’evento è avvenuto per causa imprevedibile e non imputabile al vettore stesso. Al contrario, restando negli esempi, supponiamo che nonostante l’invito rivolto ad allacciare le cinture dal personale di volo il passeggero non voglia seguire l’invito stesso. È chiaro che, in tale evenienza, non è possibile imputare l’evento al vettore, in quanto egli può dimostrare di essersi attenuto alle regole necessarie a salvaguardare l’incolumità dei passeggeri.

     

    Quanto all’azione di responsabilità per ottenere il risarcimento dei danni contro l’impresa di trasporto deve essere necessariamente intrapresa entro due anni per i viaggi aerei dalla data in cui il volo aereo è o avrebbe dovuto arrivare a destinazione. Il danneggiato ha diritto ad un versamento anticipato a copertura delle esigenze economiche di pronta definizione. Per i trasporti ferroviari il termine è di 1 anno. Le procedure azionabili sono il reclamo interno alla compagnia e, in caso di esito negativo, un’azione legale. Trattandosi, in generale, di rapporto di natura contrattuale, il danno risarcibile, è sia il danno patrimoniale, che non patrimoniale (danni morali).

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