Vizi Occulti Immobiliare
Come Funziona
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Quando si acquista un immobile, il venditore è obbligato per legge a garantire che il bene sia privo di vizi che ne rendano impossibile o significativamente ridotto l'uso, o che ne diminuiscano apprezzabilmente il valore. La garanzia si applica anche se il venditore non conosceva i vizi — salvo che la sua ignoranza non sia dipesa da colpa grave (art. 1491 c.c.).
I vizi occulti sono quelli che non erano rilevabili al momento dell'acquisto con una normale e diligente ispezione dell'immobile. Non rientrano nella garanzia i vizi che l'acquirente conosceva (art. 1491 c.c.) o che erano "facilmente riconoscibili" — ovvero visibili a occhio nudo o rilevabili senza particolari competenze tecniche.
L'art. 1495 c.c. stabilisce il seguente schema temporale:
Il compratore che scopre vizi occulti ha diritto a scegliere tra due rimedi alternativi, previsti dagli artt. 1492–1494 c.c.:
Il compratore restituisce l'immobile; il venditore rimborsa il prezzo pagato più le spese accessorie (notaio, imposte, spese di trasloco e sistemazione, eventuali migliorie necessarie). Applicabile quando i vizi sono gravi al punto da rendere l'immobile inidoneo all'uso pattuito. Se il venditore conosceva i vizi, deve anche risarcire tutti i danni ulteriori.
Il contratto rimane in piedi ma il prezzo viene ridotto in misura proporzionale alla diminuzione di valore causata dal vizio. La riduzione è determinata dalla differenza tra il valore dell'immobile senza vizi e il valore con i vizi — solitamente accertata da una perizia CTU in corso di causa. Anche qui, se il venditore conosceva i vizi, si aggiunge il risarcimento del danno.
La distinzione tra venditore privato e costruttore è fondamentale per identificare i termini applicabili e le tutele disponibili:
Venditore privato (artt. 1490–1497 c.c.)
Costruttore (art. 1669 c.c.)
Prima di qualsiasi azione legale, è quasi sempre necessario dotarsi di una perizia tecnica di parte (CTP) redatta da un ingegnere o geometra specializzato in edilizia. La perizia serve a:
La perizia è anche lo strumento negoziale principale: presentata al venditore, spesso porta a un accordo stragiudiziale senza necessità di ricorrere al giudice.
| Voce | Costo indicativo |
|---|---|
| Perizia tecnica di parte (CTP) | 800–2.500€ |
| Avvocato — fase stragiudiziale | 500–1.500€ |
| Avvocato — causa civile | 2.500–8.000€ |
| Contributo unificato (causa) | 98–450€ secondo il valore |
| Durata media causa per vizi occulti | 2–4 anni |
| Mediazione obbligatoria preventiva | Sì (D.Lgs. 28/2010) |
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