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    Avvio esecuzione senza preventiva escussione dei garanti per il pagamento del credito

      

    E’ fenomeno divenuto abbastanza comune quello in base al quale in fase di conclusione di contratti, in specie di tipo bancario o finanziario, si preveda la possibilità di prevedere e inserire anche il nominativo di un garante, il quale assuma personalmente l’obbligo nei confronti del creditore di eseguire la prestazione non adempiuta da parte del debitore principale. Trattasi, invero, di obbligazione cui è riconosciuto carattere accessorio rispetto a quella principale tra creditore e debitore. Orbene, sul punto la norma da tenere presente deve essere individuata nell’articolo 1944, a norma del quale il fideiussore (garante) si ritiene obbligato in solido con il debitore principale al pagamento di quanto dovuto da quest’ultimo.

     

    Ciò significa che il creditore del rapporto può esigere la prestazione indifferentemente dal debitore principale o dal garante, salvo che le parti abbiano convenuto tra loro che il fideiussore non sia tenuto ad adempiere se prima non si sia tentata l’escussione del debitore principale. E’ quello che è meglio noto come “beneficio dell’escussione” e in relazione al quale il fideiussore, convenuto dal creditore, deve anche indicare su quali beni del debitore principale possa avviarsi l’esecuzione. Il fondamento della necessità dell’accordo risiede nel fatto che il beneficio in parola rischia di far scemare le garanzie per il creditore. Fatta questa breve doverosa premessa ci si può chiedere cosa accada nell’eventualità in cui il creditore dia avvio all’azione esecutiva, dopo aver tentato senza esito di richiedere il pagamento da parte del debitore principale, ma senza aver esperito preventivamente il tentativo di recuperare quanto spettantigli richiedendolo al garante.

     

    La prassi, infatti, nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto nel quale è stato indicato anche un fideiussore a garanzia del rapporto sottostante, è quella secondo la quale il creditore cerchi di ottenere il recupero del proprio credito rivolgendosi, indifferentemente, ad uno qualsiasi dei soggetti tenuti al pagamento (indifferentemente debitore principale o fideiussore, salva previsione del beneficio dell’escussione. Ove non sortisca l’esito desiderato tenterà il recupero da parte dell’altro. Nell’eventualità in cui non riesca a recuperare le somme da nessuno dei soggetti obbligati al pagamento potrà, quindi, procedere ad avviare l’azione esecutiva. L’iter prenderà avvio secondo le modalità ordinarie, ossia, innanzitutto, mediante invio di una lettera raccomandata a/r di diffida di pagamento. Decorso inutilmente il termine in essa fissato, potrà essere richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, nel quale il Giudice competente ordini al soggetto nei confronti del quale è richiesto il pagamento al creditore procedente delle somme derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile entro e non oltre quaranta giorni dalla notifica.

     

    Se l’ingiunto non provveda nel termine o, nello stesso lasso di tempo, non proponga opposizione, il decreto ingiuntivo potrà essere attestato/rilasciato conforme e successivamente gli può essere, in sua esecuzione, notificato atto di precetto, con il quale si richiede il pagamento del dovuto, oltre accessori come per legge, entro dieci giorni dalla notifica dello stesso. In caso di omesso pagamento nel termine il creditore potrà notificare al debitore o al garante coobbligato atto di pignoramento presso terzi a seguito del quale iscriverà a ruolo la procedura esecutiva e chiederà al giudice di disporre l’assegnazione delle somme pignorate (su conto corrente o su pensione o sullo stipendio) in suo favore. Tendenzialmente l’esecuzione verrà richiesta nei confronti del soggetto che, sulla scorta delle indagini svolte, appaia maggiormente solvibile ovvero nei confronti di entrambi.

     

    Può accadere, tuttavia, che il creditore avvii l’iter appena descritto direttamente nei confronti del proprio debitore principale, senza aver prima proceduto ad escutere anche il garante. Orbene, il rischio cui incorre in tal caso è, appunto, quello di vedersi notificare un atto di opposizione all’esecuzione, nel quale il debitore principale eccepisca la mancata preventiva escussione anche del soggetto garante. Il debitore, in sostanza, rappresenterà al giudice il fatto che non si è proceduto ad escutere anche il garante e chiederà, per l’effetto, che la procedura esecutiva avviata ed iscritta a ruolo venga dichiarata inefficace, con conseguente richiesta di svincolo delle somme assoggettate al pignoramento. Occorre, in definitiva, che il creditore presti la massima attenzione all’iter procedurale, onde evitare di incorrere nella spiacevole conseguenza di vanificare gli effetti di tutta l’attività di recupero stragiudiziale del credito svolta.

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