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    Assicurazione medica e danni durante un viaggio

      

    Può capitare che durante un viaggio sul volo o sulla percorrenza della tratta dei treni, ovvero, e comunque, all’interno di un aereo o di un treno siamo vittime di infortuni che ci comportano un danno fisico. Infatti ogni viaggio comporta dei rischi ed imprevisti sempre dietro l’angolo, per cui è lecito che molti vogliano cautelarsi prima di mettersi in viaggio. Per prevenire le conseguenze di infortuni e lesioni o danni a cose nel corso del viaggio è possibile stipulare una polizza assicurativa collegata all’acquisto del biglietto.

     

    La domanda che molti si pongono, inoltre, è se l’acquisto del solo biglietto comprenda già una copertura assicurativa. Vediamo di seguito in che modo è possibile assicurarsi e cosa si può esattamente assicurare

    Assicurazione medica compresa nel biglietto ma non risarcimento danni alla persona

    Il biglietto di trasporto è un documento che autorizza il passeggero a volare o percorrere su rotaie o in mare, una determinata tratta (percorso di viaggio). Restando in tema di voli aerei o in treno, occorre chiarire che il biglietto aereo viene emesso a nome del passeggero, indicando i suoi dati anagrafici e può, pertanto, essere utilizzato solamente dal titolare; mentre quello ferroviario di base non è nominativo, anche se sempre più, per alcune tipologie di treni, è diventato anch’esso nominativo (ad es. per viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte ed Eurocity Italia-Svizzera).

     

    Ora, questa appena descritta è la principale funzione del biglietto di viaggio, ossia di trasportare un soggetto da un punto di partenza ad uno di arrivo. In pratica consiste in un titolo che conferisce al possessore solo la legittimazione all'esercizio di un determinato rapporto giuridico, che, nella specie è il trasporto. Dunque, e di regola, non è prevista una polizza assicurativa inclusa nel biglietto, proprio perché, come visto, il biglietto di trasporto ha solo una specifica funzione.

     

    Va detto, comunque, che la legge, sia nazionale che internazionale, collega al trasporto determinate responsabilità in capo al vettore (cioè, detto in parole semplici, la compagnia che provvede al trasporto) per i danni a cose o persone (lesioni/morte) subiti dai passeggeri, ed anzi attribuisce una “presunzione di colpa” in capo al vettore stesso. La legge, dunque, prevede una presunzione di colpevolezza e responsabilità in capo al vettore. Ciò equivale a dire che, per il solo fatto che l’evento di danno alla persona o lesione si sia verificato durante la tratta o comunque all’interno del mezzo di trasporto, ciò solo fa ritenere responsabile il trasportatore (vettore) che deve, in questo modo, provvedere al risarcimento dei danni.

    Ma cosa significa esattamente questa presunzione per il viaggiatore danneggiato?

    Significa che egli dovrà solo dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto (occhio a conservare il biglietto!) e di aver subito un danno fisico durante la fase del trasporto, che va dall’entrata (c.d. imbarco) all’uscita dal treno (c.d. sbarco) e che tale danno si è verificato all’interno del mezzo (treno o aereo). Nessuna altra prova dovrà fornire ai fini del risarcimento. E la compagnia aerea o ferroviaria invece? La compagnia potrà evitare il risarcimento solo se prova che l’evento non è imputabile alla stessa, nel senso che il danno fisico al passeggero non è dipeso da una sua colpa, avendo adottato tutte le possibili misure di precauzionali atti ad evitare danni alla persona.

     

    Si ricordi, è bene precisarlo, che vige un dovere di cooperazione del passeggero che deve attenersi alle norme di sicurezza stabilite dalla compagnia di trasporto al fine di evitare il determinarsi di danni a cose e persone. Ciò non toglie che le compagnie di trasporto stipulino al loro interno delle polizze assicurative che le coprano per ogni risarcimento o indennizzo dovuto ai passeggeri. Va detto, tuttavia, che è data possibilità all’utente di stipulare polizze assicurative per ogni tipo di imprevisto che possa sorgere in occasione del viaggio.

     

    Sempre più frequenti sono le agenzie di viaggio che invitano gli utenti a munirsi di polizze, soprattutto in occasione di viaggi per vacanze o comunque per lunghe tratte e soggiorni, che prevedono rimborso spese mediche sostenute in caso di lesioni, assistenza varie alla persona (ad esempio: consulenza medica telefonica, invio di un medico in Italia in caso di urgenza, segnalazione di un medico all’estero, monitoraggio del ricovero ospedaliero, trasporto sanitario organizzato, rientro dei familiari e del compagno di viaggio, trasporto della salma ed altri ancora), ma anche per danni a cose e veicoli. La copertura riguarda sia il viaggio di andata, che di ritorno.

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