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    Addebiti ingiustificati da carta di credito

      

    In tempi recenti si è nelle transazioni economiche e commerciali assistito alla graduale sostituzione del mezzo di pagamento in contante con quello mediante carte di credito o strumenti analoghi, specie per le ipotesi in cui gli importi siano consistenti (ipotesi nelle quali, peraltro, è lo stesso legislatore a vietare che il pagamento possa avvenire a mezzo denaro contante).

     

    Pagando con tali strumenti alternativi è, purtroppo, possibile scontrarsi con la realtà di casi in cui venga addebitato sulla carta di credito un pagamento non autorizzato. Le ipotesi più ricorrenti si compendiano nelle seguenti: somme addebitate più volte; addebito di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente sostenute; addebito di somme mai sostenute, come nel caso di clonazione di carta di credito.

     

    Il titolare della carta di credito deve procedere a contestare l’addebito, previa verifica del fatto che l’addebito ingiustificato non sia stato frutto di un mero errore ovvero di applicazione di costi relativi a transazioni consentite o autorizzate. Sembra appena il caso di sottolineare che vi sono alcuni accorgimenti che consentono di ridurre il rischio di addebiti ingiustificati su carta di crediti, come, ad esempio, controllare costantemente gli estratti conto della carta, mantenere riservate le informazioni relative alla carta di credito, evitare di utilizzare la carta di credito per acquisti on-line ovvero comunque evitare di registrare la carta sui siti di acquisto, sottoscrivere una protezione aggiuntiva antifrode e attivare il servizio alert che informa in tempo reale dell’avvenuto utilizzo della carta di credito.

     

    Ciò premesso, occorre distinguere due ipotesi:

     

    1. la contestazione addebito carta di credito è dettata da errori commessi da parte del gestore della carta: in tal caso non è necessario alcun blocco della carta;
    2. se, invece, la contestazione sorge in seguito ad una truffa occorre, innanzitutto, procedere al blocco della carta di credito, per poi procedere al disconoscimento del pagamento addebitato.

     

    Concretamente la contestazione si propone mediante invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al soggetto gestore e nella quale debbono essere esposti dettagliatamente i motivi che inducono a disconoscere la spesa ingiustificatamente addebitata. Sembra opportuno in proposito produrre in allegato anche i seguenti documenti: copia dell’estratto conto della carta; copia fotostatica fronte-retro della carta; qualsiasi tipo di documento attestante la transazione oggetto di contestazione. Il gestore della carta è tenuto a rispondere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

     

    Ove non provveda o fornisca risposta negativa è possibile ricorrere all’intervento dell’Arbitro bancario e finanziario. A fronte della contestazione da parte del cliente, comunque, è l’istituto di credito per il tramite del quale è stata rilasciata la carta di credito a dover fornire la prova che l’operazione disconosciuta è stata correttamente autorizzata previa autenticazione mediante il ricorso a misure di sicurezza rafforzate volte a garantire l’autenticità della transazione e, ove così non fosse, a rimborsare il cliente, di norma entro la giornata successiva. Premesso quanto sopra, sembra opportuno precisare che, qualora si riesca a riscontrare che l’addebito ingiustificato dipende da clonazione della carta di credito il titolare della carta può sempre proporre denuncia nei confronti del soggetto che è ritenuto essere l’autore dell’utilizzo indebito e della falsificazione della carta di credito o di ignoti nell’eventualità questi sia sconosciuto, previa contestazione formulata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emissione dell’estratto conto.

     

    Il fatto di reato contestato all’autore è quello previsto e punito dall’articolo 493-ter del codice penale, che sanziona colui che, con il fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, pur non essendone il titolare, “carte di credito o di pagamento” ovvero altri analoghi documenti che abilitino parimenti al prelievo di denaro contante o all’acquisto o alla prestazione di servizi, assoggetta alla medesima pena anche colui che, per raggiungere le medesime finalità di profitto, altera o falsifica carte di credito o di pagamento o qualsiasi ulteriore diverso strumento di pagamento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante ovvero all’acquisto di beni o servizi. Si avvia in tal modo un giudizio penale, in esito al quale l’autore del fatto potrà, se riconosciuto colpevole, essere condannato alla pena prevista dall’articolo 493-ter del codice penale e, ove il titolare della carta si sia costituito parte civile, al risarcimento del danno nei suoi confronti.

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