Separazione e Divorzio

Separazione conviventi non sposati: affidamento e casa

Utente_seregno_9444 · 252 visualizzazioni

Io e la mia campagna viviamo in una casa di mia proprietà insieme a suo figlio avuto da una precedente relazione di 13 anni ed a nostra figlia di due anni. non riusciamo ad andare d'accordo, lei non educa in nessuna maniera i bambini tantè che il grande è stato affidato due giorni alla settimana per due ore ad un'assistente sociale. si lamenta continuamente di tutto della casa delle cose che non funzionano ecc ma non fa mai niente per migliorare le situazioni. si lamenta anche della bambina dicendo che è troppo impegnativa. io oltre a lavorare visto che rientro alle 17:00 mediamente e il we sono a casa mi occuopo di tutto, compreso suo figlio, lei al più fa un po di pulizie. economicamente guadagna bene 100 euro anche se lavora part-time ilo guagagno circa 1800/1900 euro ed ho mensilmente 500 euro di mutuo e 300 euro di finaziamento, "debiti" fatti per la famiglia. lei contribuisce minimamente alle spese dicendo che spende molto per il figlio. io ho tutto documentato infatti faccio 3/4 della spesa mensile e provvedo ad altri pagamenti. il mio problema concreto è che lei è sempre nervosa e di malumore anche dato dal fatto che non riesce a gestire il figlio. vorrei capire come non perdere il diritto alla casa visto che di fatto è mia e che speranze ho di avere l'affidamento esclusivo di mia figlia mia compagna non sarebbe in grado né di darle una buona educazione né di mantenerla economicamente né avrebbe il tempo di stare con lei visto che facendo la commessa lavora nel we e su turni. a me interessa che mia figlia e cresca in un ambiente sano e non dove la madre litiga o con me o con suo figlio tutti i santi giorni. gli assistenti sociali sono al corrente di questa situazione. questo è quanto, grazie

Risposta diretta

Essendo conviventi non sposati, le regole sono diverse dal divorzio: hai diritto a restare nella casa di tua proprietà, ma il giudice potrebbe assegnarne l'uso temporaneo alla madre se ottiene l'affidamento. Ottenere l'affidamento esclusivo è possibile ma richiede prove solide dell'inadeguatezza genitoriale dell'altro genitore.

Quadro normativo

La vostra situazione è regolata dall'art. 337-ter del Codice Civile (introdotto dal D.Lgs. 154/2013), che si applica indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Il principio base è la bigenitorialità e l'affido condiviso, salvo che questo risulti pregiudizievole per il minore. L'art. 337-sexies c.c. disciplina invece l'assegnazione della casa familiare, che può essere attribuita al genitore collocatario del figlio anche se la casa appartiene all'altro genitore, ma solo finché il figlio è minorenne o non autosufficiente.

Come funziona in pratica

  • Casa di tua proprietà: la convivente non ha diritti reali sull'immobile. Puoi chiederle di andarsene, ma il Tribunale per i Minorenni (o il Tribunale ordinario) potrebbe assegnarle temporaneamente l'uso della casa se le viene affidata la bambina
  • Affido condiviso vs esclusivo: il giudice parte sempre dall'affido condiviso. L'affido esclusivo viene concesso solo se l'altro genitore è gravemente inadeguato (problemi psicologici documentati, incapacità educativa accertata, situazioni di rischio per il minore)
  • Rilevanza degli assistenti sociali: il fatto che il figlio maggiore della tua compagna sia già seguito dai servizi sociali è un elemento importante che il giudice valuterà
  • Documentazione economica: le prove che hai raccolto sulle spese sostenute e sul suo contributo minimo rafforzano la tua posizione sulla collocazione prevalente della bambina
  • Orari di lavoro della madre: i turni nel weekend e la scarsa disponibilità temporanea sono elementi valutabili per la collocazione

Cosa conviene fare

  • Rivolgiti subito a un avvocato specializzato in diritto di famiglia: devi depositare un ricorso al Tribunale per definire affidamento, collocazione e mantenimento della figlia
  • Raccogli e organizza tutta la documentazione: estratti conto, ricevute della spesa, messaggi che attestano la sua difficoltà genitoriale
  • Richiedi una relazione ai servizi sociali: poiché sono già coinvolti, una loro relazione formale sulla situazione familiare può essere decisiva
  • Non cacciare la convivente senza un provvedimento del giudice: agire autonomamente potrebbe ritorcersi contro di te nel procedimento
  • Punta sulla collocazione prevalente (non necessariamente sull'affido esclusivo, il cui standard è molto alto): ottenere che la bambina viva principalmente con te è già un risultato molto concreto e raggiungibile

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

DOMANDE DI FOLLOW-UP

💬 Utente_Seregno_6766

La figlia della compagna ha 15 anni ed è già mamma Io con l’ex compagna ho un bambino di 10 anni .Non ho accettato il fatto di avere il compito di continuare a occuparmi di mandare avanti la famiglia da solo visto che lei non lavora e così ha sempre fatto approfittandosi della mia bontà cosa posso fare per rimanere in casa mia tranquillo con il mio bambino?

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash

Risposta diretta

Se la casa è di tua proprietà, hai il diritto di rimanere; il giudice può tuttavia assegnarla temporaneamente all'altro genitore nell'interesse del minore. Per l'affido esclusivo di tua figlia, devi dimostrare che la madre non è in grado di garantirle un ambiente adeguato — e il coinvolgimento degli assistenti sociali è già un elemento rilevante a tuo favore.

Quadro normativo

Per le coppie non sposate si applicano gli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile, che regolano i figli nati fuori dal matrimonio in modo quasi identico a quelli nati in costanza di matrimonio. La Legge Cirinnà (L. 76/2016) tutela il convivente di fatto, ma non attribuisce alla partner il diritto automatico di restare in casa tua. In caso di separazione, il giudice può disporre l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario (art. 337-sexies c.c.), anche se l'immobile è di proprietà dell'altro — ma solo finché il figlio minore convive con quel genitore.

Come funziona in pratica

  • Affido condiviso vs esclusivo: la legge prevede come regola generale l'affido condiviso (art. 337-ter c.c.), con collocazione prevalente presso uno dei genitori. L'affido esclusivo si ottiene solo dimostrando la inidoneità genitoriale dell'altro.
  • Elementi utili che hai già: documentazione delle spese sostenute, intervento degli assistenti sociali per il figlio della compagna, tua disponibilità concreta (orari, cura quotidiana).
  • Casa familiare: essendo di tua proprietà e avendo anche tu la figlia con te, puoi chiedere di restare con la bambina e che sia lei ad essere allontanata. Il giudice bilancia le esigenze del minore con quelle proprietarie.
  • Figlio della compagna: non essendo tuo figlio, non hai obblighi giuridici diretti verso di lui; la sua situazione (assistente sociale già coinvolta) pesa invece sulla valutazione della capacità genitoriale della madre.

Cosa conviene fare

  • Rivolgiti subito a un avvocato specializzato in diritto di famiglia per avviare un procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale davanti al Tribunale ordinario.
  • Conserva tutta la documentazione: scontrini della spesa, bonifici, ricevute di pagamento del mutuo e del finanziamento — dimostra chi mantiene concretamente la famiglia.
  • Chiedi un colloquio formale con gli assistenti sociali: il loro fascicolo è una prova preziosa sull'ambiente familiare.
  • Non allontanarti dalla casa spontaneamente: finché risiedi nell'immobile di tua proprietà, hai una posizione più solida; abbandonarlo volontariamente potrebbe indebolire la tua richiesta di assegnazione.
  • Valuta un ricorso d'urgenza (art. 700 c.p.c.) se la situazione di conflitto diventa intollerabile per la bambina, per ottenere provvedimenti immediati.

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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