Separazione consensuale con figli minori: come fare e quanto costa?
Utente_rho_6314 · 1 visualizzazioni
Io e mio marito modo consensuale. Abbiamo tre figli di 24, 18 e 13 anni. Mia figlia 24 anni vive da sola e lavora. Mio figlio 18 vive con me a Rho MI e lavora come interinale. Mia figlia 13 vive con me. Mio marito a Palermo, lavora e percepisce uno stipendio di circa €1400 al mese. Io sono in cerca di lavoro perché non vorrei il mantenimento. Pago un affitto di €700. Ho una casa a Palermo a nome mio del valore di €100.000 con un mutuo di €380 mensili e mi rimangono ancora €60.000 da estinguere ma non è un problema perché sto per venderla. Mio marito del valore di €200.000 con un mutuo di €1100 che non sta pagando e gli restano €170.000 da estinguere ma sta cercando di venderla prima che la banca la sequestri. Siamo d'accordo sulla separazione e vorremo ottenerla con meno costi possibili. Visto che abbiamo una figlia minore vorremmo capire come fare considerando che abitiamo in due città diversa. Lui sarà a Rho per visitare i figli dal 2 al 4 novembre. Vorrei approfittare della sua presenza per la separazione consensuale e farci consigliare da un avvocato come procedere senza costi inutili.
Risposta diretta
Avendo una figlia minore di 13 anni, la separazione consensuale non può avvenire in Comune (ufficiale di stato civile): è necessario il Tribunale o la negoziazione assistita con invio alla Procura. La strada più economica è il ricorso congiunto al Tribunale, che potete avviare anche durante la visita di vostro marito a Rho.
Quadro normativo
La separazione consensuale è disciplinata dagli artt. 150 e seguenti del Codice Civile e dagli artt. 706 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La procedura semplificata davanti all'ufficiale di stato civile (introdotta dal D.L. 132/2014, art. 12) è esclusa in presenza di figli minorenni. La negoziazione assistita (art. 6 dello stesso decreto) è possibile ma richiede due avvocati e il visto della Procura della Repubblica. Il ricorso congiunto rimane la via più diretta ed economica.
Come funziona in pratica
- Voi due sottoscrivete insieme un ricorso congiunto da depositare al Tribunale di Milano (competente per Rho, dove abita e risiede la moglie)
- Un unico avvocato può redigere il ricorso (tecnicamente rappresenta entrambi in sede consensuale, anche se è consigliabile che ciascuno sia informato in modo indipendente)
- Il ricorso deve contenere gli accordi su: affidamento condiviso della figlia tredicenne con residenza presso la madre, diritto di visita del padre, assegno di mantenimento per la figlia minore a carico del padre, nessun assegno di mantenimento tra i coniugi (da specificare esplicitamente)
- Il figlio 18enne che lavora autonomamente può essere escluso dagli obblighi di mantenimento, ma è opportuno indicarlo nell'accordo
- Il giudice fissa un'udienza di comparizione (di solito entro 1-3 mesi dal deposito) in cui entrambi devono essere presenti; se confermano gli accordi, il presidente del Tribunale omologa la separazione
- Per la figlia minore, il PM (Procura dei Minori) valuterà che gli accordi tutelino il suo interesse
Cosa conviene fare
- Approfittate della presenza del marito a Rho per incontrarvi con un avvocato che possa raccogliere le firme e depositare il ricorso: non serve che lui sia presente all'udienza se avete un delegato, ma è più semplice se firma il ricorso di persona
- Concordate in anticipo l'importo del mantenimento per la figlia di 13 anni: con uno stipendio del padre di €1.400 e la madre temporaneamente senza reddito, il giudice si aspetta un contributo adeguato (orientativamente €200-350/mese, variabile)
- Non includete accordi sugli immobili nel ricorso di separazione: i mutui e le vendite in corso sono vicende indipendenti e inserirle complicherebbe l'omologa
- Chiedete un preventivo a un avvocato specializzato in diritto di famiglia: per una separazione consensuale senza conflitti, i costi variano tra €500 e €1.500 onnicomprensivi (marca da bollo + spese legali)
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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