Riduzione assegno mantenimento figlio: quando è possibile chiederla?
Utente_roma_7182 · 2 visualizzazioni
Sono separato con consensuale e il prossimo 19 settembre ho il divorzio consensuale. Nel 2014 e 2015 ho scoperto mia moglie, con un investigatore professionale ho raccolto le prove. Successivamente, per avere mio figlio (nato nel 2009) ho fatto una consensuale. Ho un reddito discreto come professionista e ho società che non sono intestate a me ma a mia madre patrimonio buono. Ho ottenuto mio figlio 15 notti al mese ma in cambio ho dovuto dare 30.000 euro alla mia ex per uscire da casa, intestare un'auto dal valore di circa 20.000 euro e un assegno di mantenimento per mio figlio 650 euro al mese che si sono rivalutati in 660 euro mese. Ritengo che 660 euro mese per un figlio che la mia ex ha per 15 giorni mese siano troppi. Lei è la titolare di un asilo nido che va bene, credo abbia buste paga molto piccole ma di fatto la sua attività va bene ed è dimostrabile con la presenza di bambini.
Risposta diretta
Sì, puoi chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento per tuo figlio. La legge consente di rimodulare l'importo quando cambiano le condizioni economiche di uno o entrambi i genitori, o quando il tempo di permanenza del figlio con ciascun genitore non è adeguatamente considerato.
Quadro normativo
Il riferimento principale è l'art. 337-quinquies del Codice Civile, che prevede espressamente la possibilità di chiedere al tribunale la revisione delle disposizioni sull'affidamento e sul mantenimento dei figli in caso di "mutamento delle circostanze". I criteri per determinare l'importo sono fissati dall'art. 337-ter c.c.: bisogni del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza con ciascun genitore, redditi e patrimoni di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura.
Come funziona in pratica
- Mutamento delle circostanze: non è necessario dimostrare un cambiamento drastico — anche la crescita del figlio (oggi ha circa 17 anni), la variazione dei redditi dell'ex coniuge o un riequilibrio dei tempi di permanenza possono giustificare la revisione
- Redditi reali dell'ex moglie: il fatto che gestisca un asilo nido con buste paga ridotte ma attività fiorente è un elemento centrale. Il tribunale può disporre accertamenti fiscali e patrimoniali tramite la Guardia di Finanza, o acquisire le visure camerali e i bilanci della società dell'asilo nido
- Tempi di permanenza: 15 notti al mese corrispondono a circa il 50% del tempo — un dato rilevante che il giudice deve ponderare nel calcolo, potendo incidere sull'entità dell'assegno
- Patrimonio intestato a terzi: le società intestate a tua madre potrebbero essere prese in considerazione dal giudice se si dimostra che ne hai il controllo di fatto — questo è un elemento da gestire con attenzione in sede processuale
- Procedura: si presenta un ricorso per modifica delle condizioni al Tribunale ordinario (sezione famiglia) di Roma, allegando documentazione reddituale aggiornata di entrambi
Cosa conviene fare
- Raccogli prove concrete sui redditi dell'asilo nido della tua ex: ispezioni comunali, numero bambini iscritti, rette praticate, bilanci se è una società
- Fai redigere da un commercialista una relazione sui redditi effettivi di entrambi, tenendo conto dell'attività imprenditoriale
- Considera che il figlio ha circa 17 anni: a breve potrebbe essere lui stesso a gestire autonomamente i propri rapporti economici con i genitori
- Rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto di famiglia a Roma per valutare se procedere prima del divorzio del 19 settembre o contestualmente — il momento è strategicamente importante perché in sede di divorzio si possono ridiscutere tutte le condizioni
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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