Rimodulazione assegno mantenimento figlio: quando si può ridurre?
Utente_monza_1933 · 1 visualizzazioni
Ho bisogno di un avvocato esperto in contenziosi per il mantenimento dei figli: Il nucleo famigliare ha deciso di separarsi dopo una convivenza (1 anno) durante la quale è nato un bambino che adesso ha 4 anni (riconosciuto dal padre che ne ha concesso il cognome). Nel verbale di udienza di circa 2 anni fà il giudice ha stabilito che il genitore (padre del bambino) ha diritto/dovere di prelevare il figlio (a settimane alternate) all’uscita dall’asilo: • il martedi e giovedi pomeriggio (mentre resterà con la madre il sabato e domenica) • nella settimana successiva và a ritirarlo il padre all’asilo (solo il martedi ), il bambino resterà con il padre il sabato e domenica. C’è da sottolineare che il padre ogni pomeriggio percorrerà 160 km. (1280 km. al mese), è un affido condiviso però il bambino vive con la madre distante 40 km. dal padre con: • aggravio di spese mensili per il pedaggio autostradale 89,60 euro, costi di carburante 179,00 euro, oltre ai costi manutentivi dell’auto, si configura un costo mensile di circa 269,00 euro. • Vanno ad aggiungersi il contributo mensile per la frequenza della scuola materna per altri 125,00 euro • Sostenimento di Spese sanitarie e abbigliamento per il bambino. • Inoltre il padre deve anche versare 500€ mensili per il mantenimento. Purtroppo anche il momento molto critico per via della pandemia ha ridotto le possibilità economiche. Ovviamente a parte le voci quantificabili in euro c’è da conteggiare il disagio emotivo che la madre del bambino causa al suo ex compagno che si traducono in scarso buon senso ed invettive ed offese sia a livello verbale che su messaggi whatsapp. Lo scopo della ricerca è di riuscire a dimezzare o addirittura azzerare i costi in argomento con un legale in sintonia con la materia e, specialista in contenziosi sulla esposizione dei fatti suelencati.
Risposta diretta
Sì, il padre può richiedere al tribunale la revisione delle condizioni di mantenimento già stabilite, dimostrando che le circostanze economiche sono mutate e che le spese effettivamente sostenute per il figlio superano o equiparano l'assegno mensile versato.
Quadro normativo
Il riferimento normativo è l'art. 337-ter del Codice Civile, che disciplina il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e l'art. 337-quinquies c.c., che consente la revisione delle disposizioni del giudice in materia di affidamento e mantenimento ogniqualvolta sopravvengano giustificati motivi. Il giudice competente è il Tribunale Ordinario (sezione famiglia), nella circoscrizione in cui il minore risiede abitualmente — in questo caso presumibilmente Monza o provincia.
Come funziona in pratica
- Il padre deve presentare un ricorso per la modifica delle condizioni al Tribunale competente, allegando documentazione che provi il cambiamento delle circostanze
- Occorre dimostrare le spese mensili effettive e documentate: pedaggi autostradali (ricevute Telepass/fatture), carburante, contributi scolastici, spese sanitarie e abbigliamento
- È fondamentale quantificare il costo totale mensile a carico del padre (trasporto ~269€ + scuola 125€ + spese varie + mantenimento 500€), mostrando come l'incidenza complessiva sia sproporzionata rispetto al tempo di effettiva permanenza del figlio
- Il giudice valuterà il reddito di entrambi i genitori, le esigenze del minore e la ripartizione dei tempi di affido
- Se dimostrato un peggioramento reddituale (es. effetti economici della pandemia documentati da dichiarazioni dei redditi, CU, estratti conto), il tribunale può ridurre l'assegno o compensarlo con le spese dirette già sostenute
- Riguardo agli insulti via WhatsApp: i messaggi possono essere depositati come prova di condotta ostativa, rilevante sia in sede di revisione dell'affido che per valutare l'interesse del minore
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutta la documentazione delle spese: estratti Telepass, scontrini carburante, ricevute scolastiche, scontrini farmacia e abbigliamento
- Conservare i messaggi WhatsApp offensivi come prova di comportamento scorretto dell'altro genitore
- Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia e minori, che potrà valutare se procedere con ricorso per revisione dell'assegno o anche per modifica delle modalità di affido (es. spostamento del luogo di ritiro o riequilibrio dei tempi)
- Valutare se proporre al giudice una compensazione delle spese dirette con l'assegno mensile, soluzione talvolta accolta quando le spese documentate del genitore non collocatario sono consistenti
- Prima di agire, tentare una proposta di accordo stragiudiziale tramite il legale: una modifica consensuale è più rapida ed economica del contenzioso
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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