Riduzione assegno divorzile: come si chiede la revisione?
Utente_venezia_7824 · 1 visualizzazioni
Vorrei poter ridurre sensibilmente l'assegno di divorzio che devo mensilmente mandare alla mia ex moglie, anche sulla base della sentenza della Cassazione n. del 10/05/2017. La mia ex è residente a Venezia, e là deve essere presentata l'istanza di revisione, quindi l'avvocato deve essere di Venezia o dintorni.
Risposta diretta
Sì, è possibile chiedere la revisione dell'assegno divorzile quando cambiano le condizioni economiche delle parti o intervengono nuovi criteri giurisprudenziali rilevanti. La domanda va presentata al tribunale che ha pronunciato il divorzio, o a quello del luogo di residenza del coniuge beneficiario.
Quadro normativo
Il riferimento normativo è l'art. 9 della Legge 898/1970 (Legge sul divorzio), che consente la revisione delle disposizioni economiche in caso di "giustificati motivi sopravvenuti". La sentenza che citi — Cass. n. 11504 del 10 maggio 2017 — ha introdotto un cambio epocale: l'assegno divorzile non deve più garantire il tenore di vita matrimoniale, ma ha una funzione esclusivamente assistenziale, legata all'impossibilità del coniuge di essere economicamente autosufficiente. Nel 2018 le Sezioni Unite (sent. 18287/2018) hanno poi affinato questo orientamento, riconoscendo anche una funzione perequativo-compensativa, ma confermando il superamento del parametro del tenore di vita.
Come funziona in pratica
- Il ricorrente (tu) presenta un ricorso per modifica delle condizioni di divorzio al Tribunale competente — in questo caso Venezia, essendo la residenza della tua ex moglie
- Nel ricorso si devono indicare i mutamenti sopravvenuti: cambiamento del tuo reddito, miglioramento delle condizioni economiche dell'ex moglie, o applicazione dei nuovi criteri della Cassazione
- Il tribunale fissa un'udienza, sente entrambe le parti e può disporre accertamenti patrimoniali (es. dichiarazioni dei redditi, estratti conto)
- Il giudice valuta se le condizioni originarie siano cambiate e in che misura ridurre (o eliminare) l'assegno
- La revisione ha effetto dalla data del ricorso, non retroattivamente
Cosa conviene fare
- Raccogliere documentazione che provi il cambiamento: buste paga, 730, visure camerali, estratti conto
- Verificare se la tua ex moglie abbia migliorato la propria situazione economica (lavoro stabile, nuova convivenza, patrimonio ereditato) — questi elementi rafforzano la domanda
- Affidarti a un avvocato iscritto all'Ordine di Venezia o Mestre, che conosca il foro locale e possa gestire l'udienza in sede
- Valutare una proposta bonaria stragiudiziale prima del ricorso: se la ex accetta una riduzione, si può formalizzare con accordo omologato dal tribunale, risparmiando tempi e costi
- Non smettere di pagare l'assegno durante la procedura: il mancato pagamento configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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