Assegno di mantenimento figlia maggiorenne: si può ridurre o versare direttamente a lei?
Utente_brescia_8158 · 1 visualizzazioni
Abbiamo steso l'atto di separazione controfirmato 2 anni orsono ,con un mantenimento di 600€ mensili, comprese spese extra . Da me sempre onerato, ora mia figlia 18 anni , io volevo aprire cc intestato a mia figlia 400€ a lei ma la mia ex moglie vuole 600€ . L'atto non è mai stato depositato in tribunale ma ora la figlia e maggiorenne .
Risposta diretta
Sì: raggiunta la maggiore età, il mantenimento può essere versato direttamente alla figlia anziché all'ex moglie, e l'importo è ridiscutibile — soprattutto perché l'accordo non è mai stato depositato in tribunale, il che lo rende un semplice accordo privato privo di efficacia esecutiva.
Quadro normativo
L'art. 337-septies c.c. stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il mantenimento venga versato direttamente al figlio maggiorenne non economicamente indipendente. Se l'accordo di separazione non è mai stato omologato dal Tribunale (cioè non depositato e approvato dal giudice), non ha valore di titolo esecutivo: significa che nessuna delle due parti può farlo valere coattivamente in sede giudiziaria.
Come funziona in pratica
- Accordo non omologato: essendo una scrittura privata, non vincolante come un provvedimento giudiziario, entrambe le parti possono rinegoziare liberamente le condizioni
- Figlia maggiorenne: dal compimento dei 18 anni, il diritto al mantenimento — se ancora economicamente dipendente — compete direttamente alla figlia, non alla madre
- Versamento diretto: puoi aprire un conto corrente intestato a tua figlia e versare lì il mantenimento; l'ex moglie non ha titolo per opporsi, specie senza omologa del tribunale
- Importo: senza un ordine del tribunale vigente, l'ammontare è liberamente trattabile; la madre non può imporre i 600€ originari in assenza di un titolo giudiziario
- Se la figlia è economicamente autonoma: qualora abbia un lavoro o un reddito proprio, il mantenimento può essere ridotto o cessare del tutto
Cosa conviene fare
- Parla prima con tua figlia: condividi con lei la tua proposta dei 400€ diretti a lei; se è d'accordo, l'ex moglie difficilmente può bloccare l'accordo
- Formalizza il nuovo accordo: fai redigere da un avvocato una scrittura privata che aggiorni le condizioni (importo, modalità di versamento, destinatario)
- Valuta la negoziazione assistita: un avvocato può aiutarti a raggiungere un accordo con l'ex moglie tramite negoziazione assistita (D.L. 132/2014), evitando il tribunale
- In caso di disaccordo totale: puoi rivolgerti al Tribunale di Brescia per far omologare un nuovo accordo o chiedere una pronuncia giudiziale che determini il mantenimento in modo definitivo e vincolante
- Non interrompere i pagamenti unilateralmente senza un accordo scritto o provvedimento del giudice, per evitare contestazioni future
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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