Modifica assegno di mantenimento e casa coniugale: il marito può revocarli?
Utente_velletri_2865 · 2 visualizzazioni
Ho fatto una separazione consensuale malgrado abbia scoperto il tradimento di mio marito, perché in quel momento non lavoravo ed ero economicamente e psicologicamente fragile. Ci siamo accordati per un assegno mensile di 1.500 euro e l'assegnazione della casa familiare, intestata ad entrambi. Premetto che mio marito della repubblica ed ha un reddito netto annuo di 70.000 euro. Lui si è impegnato anche all'estinguimento del mutuo sulla casa e all'epoca promise che in un eventuale divorzio avrebbe confermato le condizioni della separazione. Ora io ho un lavoretto per cui guadagno 2.800 euro l'anno LORDI, Lui ha sempre i suoi 70.000 netti. Inoltre è comproprietario della casa della madre, ereditata dopo la morte del padre. Io non posseggo niente altro che la mia metà della casa coniugale, in quanto mia madre con una pensione di 1.200 euro al mese. Ora mio marito revoca immediata dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento di 1.500 euro, poiché secondo lui io sono indipendente economicamente. Ma, lo ripeto, guadagno 2.800 euro l'anno lordi. Ed ho diverse patologie, tra cui una paradontite aggravata dal diabete per cui ho già perso 2 denti ed ho dovuto fare 2 impianti dentali. Soffro di ipertensione, ho un lipoma recidivo al braccio destro che mi impedisce qualsiasi sforzo, un'ernia lombare che spesso mi blocca la schiena e dovrò presto fare un intervento per asportazione della coliciste e del suddetto lipoma al braccio.Sono in terapia psicologica per una forma di depressione in seguito alla separazione, che è stata davvero traumatica. Il tutto documentato da esami diagnostici e da vari certificati medici.Purtroppo non abbiamo avuto figli, e capisco che questo è un problema per l'assegnazione della casa. Che speranze ho?
Risposta diretta
Tuo marito non può revocare unilateralmente né l'assegno di mantenimento né l'assegnazione della casa coniugale: deve rivolgersi al Tribunale. Con un reddito di 2.800 euro lordi annui e le tue condizioni di salute documentate, le sue chances di ottenere la revoca dell'assegno sono molto basse.
Quadro normativo
Le condizioni della separazione consensuale possono essere modificate solo su richiesta al giudice, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., che richiede la prova di un mutamento significativo delle circostanze rispetto al momento dell'accordo. L'art. 156 c.c. stabilisce che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che non abbia adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita matrimoniale. Sull'assegnazione della casa, in assenza di figli, si applica l'art. 337-sexies c.c.: senza prole, la casa viene di norma assegnata solo in presenza di specifici accordi o circostanze eccezionali, e ciò rappresenta il punto più vulnerabile della tua posizione.
Come funziona in pratica
- Il marito deve presentare un ricorso al Tribunale di Velletri per la modifica delle condizioni: non può agire da solo
- Il giudice valuterà se c'è stato un effettivo cambiamento sostanziale rispetto alla situazione del momento della separazione
- 2.800 euro lordi annui non costituiscono in alcun modo indipendenza economica: è un reddito inferiore alla soglia di povertà, che il giudice non potrà ignorare
- Il divario reddituale (2.800€ lordi vs 70.000€ netti) e le tue patologie documentate (diabete, ipertensione, ernia, lipoma, depressione) sono elementi fortemente a tuo favore per il mantenimento dell'assegno
- Per la casa coniugale, l'assenza di figli indebolisce la tua posizione: il giudice potrebbe ridiscuterla, ma l'accordo consensuale originario e le tue condizioni di salute e reddito sono argomenti difensivi rilevanti
- La promessa del marito sul divorzio non ha valore legale vincolante, ma può essere citata come elemento di contesto
Cosa conviene fare
- Non cedere a pressioni: finché il giudice non modifica le condizioni, gli obblighi del marito rimangono in vigore
- Conserva tutta la documentazione medica: certificati, referti, spese sanitarie sostenute e future sono fondamentali
- Raccogli le buste paga o la certificazione reddituale (CU/730) che attestano i tuoi 2.800 euro lordi annui
- Consulta subito un avvocato specializzato in diritto di famiglia per resistere all'eventuale ricorso del marito e, se necessario, anticiparlo con una tua istanza al Tribunale
- In sede di divorzio, potrai richiedere l'assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970: le condizioni economiche e di salute descritte rendono la tua posizione solida
- Valuta con l'avvocato se hai i requisiti per il gratuito patrocinio, dato il tuo reddito molto basso
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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