Assegno mantenimento invariato nonostante cambio affidamento: cosa fare?
Utente_dolo_5801 · 1 visualizzazioni
Sono in una causa di separazione da due anni e mezzo e ho cambiato un avvocato che non ha presentato prima del 183 gli elementi a mia discolpa e adesso vorrei un parere di altro avvocato perché l'attuale mi da la sensazione di un eccessivo immobilismo. Hanno depositato la CTU a maggio e a quanto pare fino a marzo 2023 non cambierà nulla rispetto al provvedimento presidenziale di due anni fa. Nel frattempo mia figlia dalla separazione a 17 anni è venuta a vivere con me e la madre non vuol neanche piu vederla e mio figlio 70-30% di permanenza, da oltre un anno lo gestiamo al 50%. l'unico elemento di controversia è l'assegno di mantenimento fissato inizialmente a 450€ per figlio e rimasto tale nonostante tutte le variazioni dell'affidamento avvenute in corso.
Risposta diretta
Con i cambiamenti significativi avvenuti nell'affidamento (figlia convivente stabilmente con te, figlio già gestito al 50%), hai fondati motivi per chiedere sia la revisione dell'assegno di mantenimento che, se necessario, l'anticipazione dell'udienza già fissata.
Quadro normativo
Le norme di riferimento sono
- Art. 710 c.p.c. e Art. 337-quinquies c.c.: consentono di chiedere la modifica delle condizioni di separazione ogni volta che si verificano giustificati motivi, ovvero cambiamenti rilevanti nella situazione di fatto
- Art. 337-ter c.c.: stabilisce che il mantenimento dei figli deve essere proporzionale al tempo di permanenza con ciascun genitore e alle rispettive capacità economiche; un assegno fisso non aggiornato al nuovo regime fattuale viola questo principio
- Art. 700 c.p.c.: permette un ricorso d'urgenza quando l'attesa dell'udienza ordinaria causerebbe un danno grave e irreparabile
Come funziona in pratica
- Il cambio dell'affidamento de facto (anche se non ancora formalizzato dal giudice) costituisce un giustificato motivo per chiedere la revisione dell'assegno, anche mentre il procedimento principale è ancora pendente
- L'avvocato può depositare un'istanza di anticipazione dell'udienza allegando i fatti nuovi: cambio di residenza della figlia, gestione paritetica del figlio già da oltre un anno, deposito della CTU avvenuto
- In alternativa, se il pregiudizio economico è urgente, si può proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento provvisorio in tempi brevi
- Se la figlia ha già raggiunto la maggiore età (18 anni), può diventare titolare autonoma del diritto al mantenimento, presentando essa stessa ricorso o intervenendo nel procedimento
- Le spese sostenute per il figlio al 50% senza adeguamento dell'assegno possono essere documentate e chieste in restituzione parziale
Cosa conviene fare
- Raccogliere prove documentali del cambio di residenza della figlia (attestazione anagrafica, iscrizione scolastica, spese mediche) e della gestione paritetica del figlio (scambi di messaggi, calendari, ricevute)
- Chiedere espressamente all'avvocato attuale di depositare l'istanza di anticipazione udienza con allegati i fatti nuovi sopravvenuti
- Se l'avvocato non propone soluzioni concrete, è tuo pieno diritto cambiare professionista: il cambio non danneggia la causa e può dare nuova spinta al procedimento
- Consultare un secondo avvocato specializzato in diritto di famiglia per una valutazione indipendente della strategia processuale, anche solo per un parere scritto
- Verificare se la figlia maggiorenne intenda agire autonomamente per il proprio mantenimento, eventualmente con il supporto di un avvocato dedicato
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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