Separazione e Divorzio

Divorzio consensuale con rinuncia assegno e trasferimento immobile: come funziona?

Utente_bolgare_5652 · 2 visualizzazioni

: mi chiamo [utente] 63 sono separato da mia moglie 56. Abbiamo 2 figli che vivono con lei nella casa coniugale di proprietà dei genitori di lei - Luca 1 febbraio 89 avvocato - Laura 28 febbraio 2000 domiciliata a Padova dove studia Siamo separati dal 14. allego l’atto. Vorrei divorziare e lei è dichiara d’essere d’accordo di farlo congiuntamente. Condizioni: Lei è intestataria di una quota del 25% di un edificio acquisito ad un asta e pagato da me, che vale circa € 50.000 e credo sia disponibile a cedermelo e comunque verrà destinato ai nostri figli. Rinuncia, per ora e sempre, da parte di mia moglie, agli arretrati e futuri assegni mensili relativi al suo mantenimento. Premesso e dando per scontato e legittimo questo il patto con questi contenuti le chiedo se è disponibile a redigere l’atto di divorzio consensuale nell’interesse di entrambi. Potrebbe essere fatto un preliminare che ci impegna irrevocabilmente in attesa dell’atto omologato dal tribunale. Mi può indicare i tempi necessari e l’ammontare delle spese che devono comprendere alche il suo compenso. Se ha bisogno di chiarimenti mi può telefonare al La saluto cordialmente.

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Risposta diretta

Il divorzio consensuale è pienamente percorribile nella situazione descritta: la separazione risale al 2014, abbondantemente oltre il termine minimo di 6 mesi previsto dalla legge, ed entrambi i figli sono maggiorenni. Le condizioni proposte — rinuncia all'assegno di mantenimento e trasferimento della quota immobiliare — sono in linea di principio valide, ma richiedono alcune precisazioni operative.

Quadro normativo

La materia è disciplinata dalla L. 898/1970 (Legge sul divorzio), modificata dalla L. 55/2015 (cosiddetto "divorzio breve") che ha ridotto a 6 mesi il periodo minimo di separazione consensuale. Per evitare il procedimento ordinario davanti al tribunale esistono due strumenti alternativi: la negoziazione assistita (D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014), che richiede due avvocati e l'accordo viene trasmesso al PM per il nulla osta; e il divorzio in comune, davanti all'ufficiale di stato civile, percorribile solo se non vi sono condizioni economiche da regolare tra i coniugi né figli non autosufficienti.

Come funziona in pratica

  • Figli: Luca (nato 1989) è avvocato e pienamente autosufficiente. Laura (nata 2000, 26 anni, ancora studentessa) potrebbe essere considerata figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente: l'accordo dovrà indicare se e in quale misura il padre contribuisce al suo mantenimento, altrimenti il PM potrebbe non dare il nulla osta
  • Rinuncia all'assegno: la moglie può rinunciare all'assegno divorzile nell'accordo. La rinuncia è valida e vincolante se inserita nell'accordo omologato o autorizzato
  • Trasferimento della quota immobiliare: il passaggio del 25% dell'immobile è un atto traslativo che deve essere formalizzato con atto notarile. Può essere inserito nell'accordo di divorzio (con esenzioni fiscali ex art. 19 L. 74/1987), ma richiede la forma pubblica — non basta un accordo privato
  • Accordo preliminare vincolante: non esiste uno strumento che renda l'accordo pre-divorzio irrevocabilmente vincolante prima dell'omologa/autorizzazione del PM. Un accordo scritto ha valore morale e negoziale, ma tecnicamente entrambe le parti possono modificare la posizione fino alla formalizzazione. La strada più rapida per «cristallizzare» l'accordo è avviare subito la negoziazione assistita
  • Tempi: con negoziazione assistita, dal momento dell'accordo al nulla osta del PM si impiegano in media 2-4 mesi; poi 30-60 giorni per la trascrizione all'anagrafe. In totale, 3-6 mesi se tutto è lineare

Cosa conviene fare

  • Non procedere senza avvocato: la presenza di un trasferimento immobiliare e la posizione di Laura rendono il caso non adatto al divorzio in comune; serve la negoziazione assistita o il tribunale
  • Nominare ciascuno il proprio avvocato: nella negoziazione assistita la legge impone che ogni coniuge abbia il proprio difensore — non è possibile un unico avvocato per entrambi
  • Chiarire la posizione di Laura: definire nell'accordo un contributo temporaneo al mantenimento (o dichiarare che è autosufficiente con elementi concreti) per evitare il rigetto del PM
  • Coordinare avvocato e notaio: il trasferimento della quota può avvenire contestualmente al divorzio, con benefici fiscali significativi (esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale)
  • Non firmare accordi privati ora: non hanno valore vincolante e potrebbero complicare la trattativa; è meglio redigere direttamente l'accordo di negoziazione assistita

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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