Pignoramento stipendio per mantenimento figlio durante riconciliazione: è dovuto?
Utente_brescia_5335 · 1 visualizzazioni
Circa 8 anni fa il Cliente si è separato consensualmente innanzi al Tribunale di Brescia ed in quella sede è stato previsto che questo versasse € 300 a titolo di mantenimento del figlio minore, nato dal matrimonio. Successivamente i coniugi si sono riappacificati e per circa 3 anni i due hanno nuovamente convissuto. Durante tale periodo il Cliente ha interrotto il versamento delle citate somme. Successivamente il rapporto matrimoniale si è nuovamente incrinato e sua moglie ha avviato un giudizio per procedere al divorzio con contestuale pignoramento del 1/5 dello stipendio del Cliente per una somma di 24.000 €. Posto che la prossima udienza si terrà ad ottobre al Cliente, che lavora occorre un Legale su Brescia che lo assista nella menzionata vicenda. COD (V) 24.000 € separazione Ottobre innanzi
Risposta diretta
La riconciliazione e la convivenza ripresa tra i coniugi possono costituire un argomento difensivo rilevante contro il pignoramento del quinto dello stipendio per arretrati di mantenimento del figlio, ma non eliminano automaticamente il debito: occorre agire in giudizio prima dell'udienza di ottobre.
Quadro normativo
La questione ruota attorno a più norme
- Art. 157 c.c. — la riconciliazione fa cessare gli effetti della separazione, inclusi gli obblighi economici tra coniugi stabiliti in sede di separazione
- Art. 337-ter c.c. — il mantenimento del figlio minore resta dovuto indipendentemente dalla separazione, ma può essere assolto anche in forma diretta (contributo in natura) durante la convivenza
- Art. 543 e ss. c.p.c. — disciplinano il pignoramento presso terzi (datore di lavoro), impugnabile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se il credito è contestato nel suo ammontare o nella sua esistenza
- L. 898/1970 — regola il divorzio e la revisione delle condizioni economiche
Come funziona in pratica
- Il Tribunale di Brescia ha fissato €300/mese per il figlio: tale obbligo, in linea di principio, permane anche durante la riconciliazione se non formalmente modificato
- Tuttavia, durante i 3 anni di convivenza, il cliente ha contribuito al mantenimento del figlio in modo diretto (vitto, alloggio, spese quotidiane): questo può ridurre o azzerare parte degli arretrati contestati
- La somma di €24.000 corrisponde a circa 80 mensilità, ovvero quasi 7 anni di arretrati: è probabile che includa il periodo di convivenza, che va contestato
- Il pignoramento del quinto è già in corso: senza un'opposizione formale, proseguirà automaticamente
- L'udienza di divorzio in ottobre è distinta dall'esecuzione forzata: le due procedure vanno gestite parallelamente
Cosa conviene fare
- Agire immediatamente: il pignoramento è già attivo e il tempo è limitato prima dell'udienza di ottobre
- Presentare opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) contestando il quantum degli arretrati, in particolare quelli maturati durante la convivenza
- Raccogliere prove della riconciliazione e della convivenza: contratti di locazione, utenze, attestazioni scolastiche del figlio, estratti conto con spese familiari
- Nel giudizio di divorzio, chiedere la revisione dell'assegno per il figlio e la rideterminazione delle condizioni economiche
- Rivolgersi a un avvocato a Brescia specializzato in diritto di famiglia il prima possibile: la compresenza di esecuzione forzata e udienza di divorzio richiede una strategia coordinata
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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