Divorzio consensuale con figlio minore: come procedere dopo la separazione?
Utente_milano_3752 · 0 visualizzazioni
Dopo una separazione consensuale avvenuta a novembre 2011 vorremmo procedere con la richiesta di divorzio consensuale . Abbiamo un figlio di 14 anni che trascorre metà settimana con me e L altra con il papà . Premessa non abbiamo avuto nessun problema gestionale ne' economico in questi 6 anni . Io mamna rinuncio al mantenimento in quanto provvediamo in egual misura a nostro figlio . La casa coniugale e' stata da me rilevata a giugno 2016 in quanto era di proprietà al 50%. Ora ne sono proprietaria al 100 %.
Risposta diretta
Potete procedere con il divorzio consensuale immediatamente: i requisiti di legge sono ampiamente soddisfatti. Con un figlio minorenne, però, non è possibile fare tutto da soli — serve necessariamente il coinvolgimento di avvocati e del tribunale.
Quadro normativo
Il riferimento principale è la Legge 898/1970 (legge sul divorzio), modificata dalla Legge 55/2015 (cosiddetto "divorzio breve"). Quest'ultima ha ridotto i tempi di attesa: dopo una separazione consensuale è sufficiente attendere 6 mesi prima di chiedere il divorzio. Nel vostro caso la separazione risale al novembre 2011, quindi il requisito temporale è abbondantemente soddisfatto.
Per le modalità di divorzio senza figli minori sarebbe applicabile anche l'art. 12 del D.L. 132/2014 (accordo davanti al Sindaco), ma questa procedura semplificata è esclusa quando vi sono figli minorenni.
Come funziona in pratica
Avete due strade percorribili
- Ricorso congiunto al Tribunale: entrambi i coniugi, assistiti ciascuno dal proprio avvocato (o da uno congiunto se non ci sono conflitti), depositano un ricorso. Il giudice verifica le condizioni e omologa l'accordo. È la via più tradizionale.
- Negoziazione assistita (D.L. 132/2014): i due avvocati redigono un accordo che viene trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nulla osta e poi al Presidente del Tribunale per l'omologazione. È più rapida del ricorso ordinario, ma con figli minorenni richiede comunque il controllo del tribunale.
- In entrambi i casi dovrete definire nell'accordo: affidamento e collocazione del figlio, mantenimento del figlio (la rinuncia al mantenimento tra coniugi è libera, ma per il figlio entrambi i genitori restano obbligati), e confermare le condizioni sull'abitazione già trasferita.
- La casa coniugale è già stata trasferita al 100% a voi nel 2016, quindi non ci sono beni da dividere in sede di divorzio.
Cosa conviene fare
- Contattare un avvocato specializzato in diritto di famiglia a Milano: data l'assenza di conflitti economici, la pratica sarà snella e i costi contenuti.
- Valutare la negoziazione assistita: con accordo già definito tra le parti, è spesso la via più rapida (anche solo qualche settimana).
- Preparare i documenti essenziali: sentenza o decreto di omologa della separazione, certificati anagrafici, codici fiscali, visura catastale dell'immobile.
- Definire in modo chiaro nell'accordo le modalità di mantenimento del figlio (anche se si contribuisce in egual misura, è utile specificarlo per evitare future controversie).
- A Milano potete rivolgervi al Tribunale di Milano — sede competente per il vostro foro.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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