Separazione e Divorzio

Divorzio dopo separazione del 2015: come procedere e cosa cambia con figli?

Utente_velletri_5879 · 1 visualizzazioni

La compagna del Cliente è separata con sentenza del Tribunale di Velletri fin dal 2015. Dal matrimonio sono nati 7 figli, 4 maggiorenni e 3 minorenni che abitano con il padre con quella che era la casa coniugale, di proprietà dei genitori di questo. La madre dei ragazzi, che versa a titolo di mantenimento della prole 1200 € al mese, non li vede da 5 anni, perché l'ex coniuge si oppone e anche i ragazzi si rifiutano di incontrarla. La sig.ra è regolarmente assunta, mentre l'ex coniuge no. Tanto premesso, alla Compagna del Cliente occorre un Legale su Roma sud che la assista nella pratica di divorzio.

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Dopo una separazione omologata o giudiziale risalente al 2015, sono abbondantemente trascorsi i termini di legge per proporre il divorzio: è possibile avviare il procedimento immediatamente, chiedendo contestualmente la revisione delle condizioni economiche e il ripristino del diritto di visita ai figli minorenni.

Quadro normativo

Il divorzio è disciplinato dalla Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), modificata dalla Legge n. 55/2015 (cosiddetta legge sul "divorzio breve"), che ha ridotto i termini di attesa. Con separazione giudiziale (come nel caso di specie, essendo intervenuta sentenza del Tribunale di Velletri), il termine è di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale. Essendo trascorsi oltre 10 anni, il presupposto temporale è ampiamente soddisfatto. La competenza territoriale spetta al Tribunale di Velletri (o Roma, a seconda del domicilio attuale delle parti), che è il foro della separazione e della residenza dei figli minorenni.

Come funziona in pratica

  • Ricorso per divorzio: l'avvocato presenta ricorso al Tribunale competente, indicando le condizioni richieste (affidamento, mantenimento, assegnazione della casa)
  • Mantenimento dei figli: il contributo di 1.200€/mese potrà essere riesaminato dal giudice tenendo conto delle condizioni economiche attuali di entrambi i genitori (la madre è occupata, il padre risulta senza reddito dichiarato)
  • Figli minorenni e diritto di visita: il fatto che la madre non veda i figli da 5 anni per opposizione del padre e rifiuto dei ragazzi configura una situazione di possibile alienazione parentale o grave inadempimento degli obblighi di affidamento condiviso — il giudice potrà intervenire con provvedimenti specifici
  • Figli maggiorenni: per loro cessa in genere l'obbligo di mantenimento se economicamente autosufficienti, salvo diversa valutazione del giudice
  • Casa coniugale: essendo di proprietà dei genitori del padre, non è assegnabile alla madre; questo elemento è già definito di fatto

Cosa conviene fare

  • Rivolgersi subito a un avvocato familiarista con sede su Roma sud o Velletri, che conosca il Tribunale di Velletri e i suoi giudici della sezione famiglia
  • Raccogliere documentazione reddituale propria (buste paga, CU) e dell'ex coniuge (per dimostrare l'asimmetria economica)
  • Documentare la mancanza di contatti con i figli minorenni: messaggi, email, eventuale CTU psicologica pregressa, per supportare la richiesta di ripristino delle visite
  • Valutare il rito: se vi è accordo su tutte le condizioni, è possibile optare per il divorzio congiunto (più rapido e meno costoso); in assenza di accordo si procede con il rito contenzioso
  • Non sottovalutare il profilo penale: l'impedimento reiterato alle visite da parte dell'ex coniuge può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) — vale la pena valutarlo con il legale

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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