Divorzio dopo separazione del 2015: come procedere e cosa cambia con figli?
Utente_velletri_5879 · 1 visualizzazioni
La compagna del Cliente è separata con sentenza del Tribunale di Velletri fin dal 2015. Dal matrimonio sono nati 7 figli, 4 maggiorenni e 3 minorenni che abitano con il padre con quella che era la casa coniugale, di proprietà dei genitori di questo. La madre dei ragazzi, che versa a titolo di mantenimento della prole 1200 € al mese, non li vede da 5 anni, perché l'ex coniuge si oppone e anche i ragazzi si rifiutano di incontrarla. La sig.ra è regolarmente assunta, mentre l'ex coniuge no. Tanto premesso, alla Compagna del Cliente occorre un Legale su Roma sud che la assista nella pratica di divorzio.
Risposta diretta
Dopo una separazione omologata o giudiziale risalente al 2015, sono abbondantemente trascorsi i termini di legge per proporre il divorzio: è possibile avviare il procedimento immediatamente, chiedendo contestualmente la revisione delle condizioni economiche e il ripristino del diritto di visita ai figli minorenni.
Quadro normativo
Il divorzio è disciplinato dalla Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), modificata dalla Legge n. 55/2015 (cosiddetta legge sul "divorzio breve"), che ha ridotto i termini di attesa. Con separazione giudiziale (come nel caso di specie, essendo intervenuta sentenza del Tribunale di Velletri), il termine è di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale. Essendo trascorsi oltre 10 anni, il presupposto temporale è ampiamente soddisfatto. La competenza territoriale spetta al Tribunale di Velletri (o Roma, a seconda del domicilio attuale delle parti), che è il foro della separazione e della residenza dei figli minorenni.
Come funziona in pratica
- Ricorso per divorzio: l'avvocato presenta ricorso al Tribunale competente, indicando le condizioni richieste (affidamento, mantenimento, assegnazione della casa)
- Mantenimento dei figli: il contributo di 1.200€/mese potrà essere riesaminato dal giudice tenendo conto delle condizioni economiche attuali di entrambi i genitori (la madre è occupata, il padre risulta senza reddito dichiarato)
- Figli minorenni e diritto di visita: il fatto che la madre non veda i figli da 5 anni per opposizione del padre e rifiuto dei ragazzi configura una situazione di possibile alienazione parentale o grave inadempimento degli obblighi di affidamento condiviso — il giudice potrà intervenire con provvedimenti specifici
- Figli maggiorenni: per loro cessa in genere l'obbligo di mantenimento se economicamente autosufficienti, salvo diversa valutazione del giudice
- Casa coniugale: essendo di proprietà dei genitori del padre, non è assegnabile alla madre; questo elemento è già definito di fatto
Cosa conviene fare
- Rivolgersi subito a un avvocato familiarista con sede su Roma sud o Velletri, che conosca il Tribunale di Velletri e i suoi giudici della sezione famiglia
- Raccogliere documentazione reddituale propria (buste paga, CU) e dell'ex coniuge (per dimostrare l'asimmetria economica)
- Documentare la mancanza di contatti con i figli minorenni: messaggi, email, eventuale CTU psicologica pregressa, per supportare la richiesta di ripristino delle visite
- Valutare il rito: se vi è accordo su tutte le condizioni, è possibile optare per il divorzio congiunto (più rapido e meno costoso); in assenza di accordo si procede con il rito contenzioso
- Non sottovalutare il profilo penale: l'impedimento reiterato alle visite da parte dell'ex coniuge può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) — vale la pena valutarlo con il legale
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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