Padre entra in casa del nonno per visita figlia: si può impedire?
Utente_sannazzaro_2109 · 1 visualizzazioni
Mia figlia. Non ha lavoro e una bambina di meno di tre anni. Ovviamente la ospito, quando la piccola è malata siamo costretti a far entrare il marito in casa mia ( la famiglia del marito appartiene alla setta di scientology fatto nascosto per 6 anni sino a settembre 2015 ) ed ora è riuscito, grazie ad abili artifici e la capacità di costruire eventi, ad ottenere dall'avvocato di mia figlia solo e libero per casa mia con la piccola. Io sono cardiopatico ed ho avuto un infarto con arresto cardiaco e intervento il due giugno scorso, la sfrontatezza e arroganza di mio genero mi crea ogni volta importanti malesseri e sono costretto a ingerire dosi di medicinali . Posso ottenere di non fare più entrare il padre della piccola in casa mia senza dare danno a mia figlia ?
Risposta diretta
Sì: in quanto proprietario o occupante dell'abitazione, lei ha il pieno diritto di impedire l'ingresso al genero nel suo domicilio. Il diritto di visita del padre riguarda il rapporto con la bambina, non il diritto di accedere a casa sua.
Quadro normativo
L'abitazione privata è tutelata dall'art. 614 del Codice Penale (violazione di domicilio): nessuno può entrare contro la volontà del titolare. Parallelamente, l'art. 337-ter del Codice Civile stabilisce che le modalità di visita e scambio del minore possono essere regolate e modificate dal giudice tenendo conto dell'interesse del bambino e delle concrete condizioni di vita. Le due tutele non si escludono: il padre può esercitare il diritto di visita senza che ciò avvenga obbligatoriamente nel suo domicilio.
Come funziona in pratica
- Il provvedimento attuale prevede che il padre venga a prendere e riaccompagnare la bambina presso la sua abitazione; questo è un aspetto modificabile su istanza di parte
- Lei, come titolare dell'immobile, può sin da subito comunicare formalmente — tramite lettera raccomandata o PEC — che revoca il consenso all'ingresso del genero nel suo domicilio
- La figlia può depositare presso il Tribunale un'istanza di modifica delle modalità di scambio, chiedendo che i passaggi avvengano in un luogo neutro (es. davanti a un edificio pubblico, presso uno spazio neutro comunale, o con l'ausilio dei servizi sociali)
- Le sue condizioni di salute — infarto con arresto cardiaco, terapia cardiologica in corso — costituiscono un elemento rilevante che il giudice può valutare per giustificare la modifica: è opportuno allegare documentazione medica
- Se il genero dovesse entrare dopo la revoca del consenso, configurerebbe il reato di violazione di domicilio, con possibilità di sporgere denuncia
Cosa conviene fare
- Informare subito l'avvocato della figlia della situazione e chiedere che venga depositata un'istanza urgente di modifica delle modalità di scambio
- Farsi rilasciare dal cardiologo una certificazione medica che attesti la condizione di rischio e la correlazione tra stress e peggioramento clinico
- Redigere una comunicazione scritta al genero (tramite legale) in cui si revoca il consenso all'ingresso nell'abitazione
- Valutare con l'avvocato se richiedere che gli scambi avvengano presso uno spazio neutro supervisionato, soluzione che tutela sia lei che la bambina
- Conservare ogni documentazione utile (referti, medicinali assunti, messaggi) per supportare l'istanza davanti al giudice
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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