Assegno divorzile da 23 anni: si può ridurre o eliminare se le condizioni cambiano?
Utente_giano_4339 · 1 visualizzazioni
IL SOTTOSCRITTO () DA 23 ANNI VERSA ALLA EX-MOGLIE DIVORZIATA, GLI ALIMENTI ( EURO 44O ) , LA EX MOGLIE HA CASA DI PROPRIETA' , MA ORA E' RICOVERATA IN UN OSPIZIO DI FOLIGNO -PG- (ONPI) , PER PROBLEMI FISICI E PSICHICI. LA CASA OCCUPATA ORA DA MIA FIGLIA ( ANNI 53) , ANCHE LEI DIVORZIATA E USUFRUISCE ALIMENTI DALL'EX MARITO ( 700 EURO). LO SCRIVENTE CON PROBLEMI DI SALUTE ( INFARTO , DIABETE ECC. ) VIVE SOLO NEL COMUNE VALTOPINA -PG- DEVE PER LEGGE CONTINUARE A VERSARE GLI ALIMENTI ??????? EX-MOGLIE USUFRUISCE ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO !
Risposta diretta
No, non è obbligatorio continuare a versare l'assegno se le condizioni economiche e di vita dell'ex coniuge sono cambiate in modo significativo. La legge prevede espressamente la possibilità di chiedere la revisione o la revoca dell'assegno divorzile al mutare delle circostanze.
Quadro normativo
Il riferimento è l'art. 9 della Legge 898/1970 (Legge sul Divorzio), che consente a entrambe le parti di richiedere al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio ogni volta che sopravvengano "giustificati motivi", ovvero cambiamenti rilevanti nella situazione economica o personale. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegno divorzile ha natura principalmente assistenziale: se il beneficiario raggiunge una condizione di autosufficienza economica, l'assegno può essere ridotto o azzerato.
Come funziona in pratica
Nel caso descritto esistono più elementi concreti che possono giustificare la revisione:
- L'ex moglie percepisce l'assegno di accompagnamento (reddito aggiuntivo riconosciuto dallo Stato)
- È ricoverata in una struttura (ONPI), con spese di vitto e alloggio coperte in modo diverso rispetto a una vita autonoma
- È proprietaria di un immobile, che rappresenta un patrimonio valutabile ai fini del calcolo del bisogno economico
- Il richiedente ha condizioni di salute gravi (infarto, diabete) che incidono sulla sua capacità reddituale
- L'assegno viene versato da 23 anni, periodo già molto significativo
Cosa conviene fare
- Raccogliere documentazione: certificato di ricovero dell'ex moglie, certificazione dell'assegno di accompagnamento percepito, visura catastale dell'immobile di sua proprietà
- Documentare la propria situazione: referti medici, reddito attuale, spese sanitarie sostenute
- Depositare un ricorso per modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970 presso il Tribunale di Perugia
- Non sospendere i pagamenti autonomamente prima dell'ordinanza del giudice: farlo esporrebbe al rischio di morosità e conseguenze legali
- Valutare con un avvocato se chiedere la sospensione cautelare dell'obbligo già in fase iniziale del procedimento, data la situazione di salute
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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