Responsabilità Medica

Impianti dentali difettosi: il medico è obbligato a dare la garanzia?

Utente_verona_8861 · 1 visualizzazioni

Ho bisogno di un avvocato civilista, per un problema legato a due impianti dentali e alla garanzia che il medico non vuole darmi. Può contattarmi nella fascia oraria 16:00 - 19:00.

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Risposta diretta

Sì, il medico dentista è responsabile per i danni derivanti da impianti dentali difettosi o mal eseguiti. Puoi richiedere il risarcimento dei danni sia per la responsabilità contrattuale (inadempimento del contratto di cura) sia, in alcuni casi, per quella extracontrattuale.

Quadro normativo

La materia è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), che regola la responsabilità sanitaria in Italia. In base a questa legge:

  • Il medico che esercita in forma privata (come un dentista libero professionista) risponde a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1453 del Codice Civile.
  • Il paziente ha 10 anni di tempo per agire in giudizio (termine di prescrizione contrattuale).
  • La prestazione odontoiatrica relativa agli impianti è spesso qualificata come obbligazione di risultato (non solo di mezzi), il che facilita la prova della responsabilità del professionista.
  • La garanzia sugli impianti dentali, pur non essendo regolata da una norma specifica, discende dagli obblighi generali di buona esecuzione della prestazione e dal Codice del Consumo se applicabile.

Come funziona in pratica

  • Raccogli tutta la documentazione: preventivi, fatture, cartella clinica, radiografie pre e post operatorie, comunicazioni con il medico.
  • Richiedi formalmente la cartella clinica al dentista (è un tuo diritto ai sensi del GDPR e del Codice della Privacy).
  • Fai valutare il caso da un medico legale o da un secondo dentista di fiducia, che possa attestare per iscritto il difetto dell'impianto o l'errore nella procedura.
  • Invia una diffida stragiudiziale tramite raccomandata A/R o PEC, in cui chiedi formalmente l'adempimento (rifacimento gratuito o risarcimento) entro un termine ragionevole (es. 30 giorni).
  • Se il medico non risponde o rifiuta, si può procedere con la mediazione obbligatoria (passaggio obbligatorio prima del tribunale in materia di responsabilità medica) e poi, se necessario, con il ricorso al giudice civile.

Cosa conviene fare

  • Non aspettare: più tempo passa, più diventa difficile dimostrare il nesso causale tra l'intervento e il danno.
  • Non firmare nessun accordo o liberatoria proposta dal medico senza prima consultare un avvocato.
  • Conserva tutte le spese sostenute (visite, medicinali, eventuali interventi correttivi): fanno parte del danno risarcibile.
  • Affidati a un avvocato specializzato in responsabilità medica, che possa assisterti fin dalla fase stragiudiziale e valutare se attivare anche la copertura della tua assicurazione sanitaria o RC medica del professionista.
  • Considera che a Verona è possibile presentare il ricorso al Tribunale di Verona, competente territorialmente per questa controversia.

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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