Morte del convivente per errore medico: chi può agire e come?
Utente_leini_3567 · 0 visualizzazioni
Sono la compagna di una persona deceduta il 29/1/2020 ad Acqui Terme. A seguito di una caduta e totale mancanza di calcio non e' mai stata prescritta una densitometria ossea..ha avuto in 5 mesi periodi di recupero e periodo no...nell'arco della sua vita non si prendeva neppure l'influenza..ricoverato prima ad Acqui e poi ad Asti si e' preso due volte la polmonite..secondo me non e' stato curato e controllato bene all'ospedale di Asti e dopo pochi giorni dalla dimissione e' deceduto. Dato che io non ero sposata ora e' un dramma avere le cartelle cliniche..vorrei fare luce su questo caso ..grazie M.Chiambretto
Risposta diretta
Come convivente di fatto, hai diritto di agire per responsabilità medica per la morte del tuo compagno, anche se non eravate sposati. La strada è percorribile, ma richiede attenzione ai termini di prescrizione e alle modalità di accesso alle cartelle cliniche.Quadro normativo
La materia è regolata dalla LEGGE GELLI-BIANCO (Legge 24/2017), che disciplina la responsabilità medica in Italia. La struttura ospedaliera risponde per RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (art. 1218 c.c.), con un termine di prescrizione di 10 anni. Il medico risponde invece per RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (art. 2043 c.c.), con prescrizione di 5 anni. Dato che il decesso è avvenuto il 29 gennaio 2020, il termine quinquennale verso i medici è scaduto nel gennaio 2025, ma quello decennale verso gli ospedali di Acqui Terme e di Asti è ancora valido fino al 2030. Per le cartelle cliniche, il diritto di accesso spetta agli eredi legittimi e, ai sensi della LEGGE CIRINNÀ (Legge 76/2016), anche al convivente di fatto che possa dimostrare la convivenza stabile.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Richiedi subito le cartelle cliniche di entrambi gli ospedali in forma scritta, tramite raccomandata A/R o PEC, con riferimento alla tua qualità di convivente ai sensi della L. 76/2016. b. Consulta urgentemente un avvocato specializzato in responsabilità medica per valutare i termini ancora attivi e impostare la strategia (diffida alla struttura, consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., o ricorso di mediazione obbligatoria). c. Evita di aspettare: il termine di 10 anni verso le strutture scade nel 2030, ma raccogliere prove mediche a distanza di anni è progressivamente più difficile. d. Considera che la MEDIAZIONE OBBLIGATORIA è un passaggio necessario prima di poter andare in giudizio in materia di responsabilità medica.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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