Responsabilità Medica

Accuse false dei CTU in atti processuali: diffamazione o calunnia?

Utente_napoli_4760 · 0 visualizzazioni

DIFFAMAZIONE O CALUNNIA? Nell’ambito di una causa civile per malasanità (giugno 2007), da me iniziata nel 2009, per varie irregolarità gravi dei due CTU di 2° grado (uno dei quali è dipendente dell’ASL parte convenuta ed ha nascosto tale rapporto di lavoro al Collegio giudicante), denunciate nelle Osservazioni alla Ctu, ho presentato contro di loro prima un esposto alla P.S. ai sensi dell’art. 1 TULPS per il bonario componimento del dissidio, allegando ampie e puntuali Argomentazioni e prove documentali inoppugnabili, inviate ai due CTU, che hanno deciso di ignorarlo, e poi un altro esposto all’Ordine dei Medici, chiedendo in primo luogo di fare da intermediario con i due CTU e, poi, al suo diniego, per eventuali provvedimenti disciplinari. Nelle loro Controdeduzioni a tale esposto, i due CTU non solo hanno ribadito le falsità macroscopiche, le gravi omissioni e le incoerenze logiche e tecniche, dimostrate per tabulas nelle Osservazioni e nelle Argomentazioni, ma vi hanno aggiunto le seguenti accuse gravemente diffamatorie nei miei riguardi: (i) che sono “aduso a presentare esposti contro tutti coloro che si sono occupati della sua vicenda processuale dandogli torto” (ho presentato un solo esposto/denuncia nel 2008 contro il chirurgo che ha falsificato la cartella clinica, costrettovi dal diniego dell’assicurazione proprio a causa della falsificazione), e poi, un esposto, in copiaincolla, prima all’ASL e poi al SIC per chiedere le indagini: inerti!; quindi all’Ordine dei Medici contro il chirurgo, archiviato; inventandosi letteralmente (è un vizio letteralmente patologico dei due CTU), quelli contro “i fiduciari dell’assicurazione” (inesistente in parte, v. appresso), “il CTU del 1° grado di giudizio” (inesistente!) e il CTU della prima parte dell’Appello” (inesistenti sia la prima fase che il CTU!); (ii) di aver rivolte “solite minacce di grane giuridiche” allo stesso fiduciario dell’assicurazione contro il quale avrei presentato l’esposto (inesistente!), perché ha invitato “a scopo compassionevole o per evitare problemi” l’assicurazione da lui rappresentata a pagarmi, poiché – che si può considerare la prova regina - ben TRE CONTROLLI POSTOPERATORI ad opera degli oculisti dello stesso ospedale, il primo dei quali eseguito dal chirurgo medesimo, attestano la NON preesistenza della patologia dichiarata preesistente dal chirurgo falsificando la cartella clinica, ma contraddetta da tutto il resto della documentazione ospedaliera, prova regina che i due CTU ignorano e che, nelle Controdeduzioni, adducono, in quanto trasformata ad arte in critica dell’operato del chirurgo, quale prova della loro imparzialità (sic!!!); (iii) di “stalkeraggio”; e, nelle motivazioni della loro opposizione al mio accesso agli atti (sic!), (iv) “con molta probabilità, stante la natura evidentemente persecutoria del sig. B., provvederò a denunciare/querelare lo stesso” (uno dei due CTU ha già minacciato di querelare il mio CTP, ma si è ben guardato dal farlo). Vale la pena di aggiungere che il Collegio giudicante, dopo la PRIMA, per gravi motivi, ha ora annullato anche questa SECONDA perizia d’ufficio e disposto il suo rinnovo, ad opera di altri due CTU, appartenenti ad altro Distretto e perfino ad altra Regione (in tempo di pandemia). Preferisco, se possibile, un’assistenza legale, per l’esposto, che mi coinvolga (sono… aduso, avendo partecipato alla stesura dell’Atto d’Appello, che ha riformato la sentenza negativa e gravemente carente di 1° grado) e legata al risultato (al netto delle spese vive).

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Le affermazioni false e lesive formulate dai CTU nelle loro Controdeduzioni all'Ordine dei Medici configurano, con ogni probabilità, DIFFAMAZIONE AGGRAVATA ai sensi dell'art. 595, commi 1 e 3 del codice penale. L'accusa di "stalkeraggio", in quanto richiamo a un reato specifico (art. 612-bis c.p.), potrebbe tuttavia aprire anche a una valutazione di CALUNNIA ex art. 368 c.p., a determinate condizioni.

Quadro normativo

La DIFFAMAZIONE (art. 595 c.p.) si realizza quando si comunica a più persone un fatto lesivo della reputazione altrui. Se commessa per iscritto o con altro mezzo di pubblicità, la pena è aumentata fino a 3 anni di reclusione o multa sino a €1.549. La CALUNNIA (art. 368 c.p.) richiede invece che la falsa accusa riguardi un reato specifico, sia indirizzata all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e sia formulata con la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato: la pena va da 2 a 6 anni di reclusione, ed è ben più grave. L'Ordine dei Medici è un'autorità disciplinare con poteri para-giurisdizionali: la giurisprudenza non è univoca sul se possa valere come "altra autorità" ai fini dell'art. 368 c.p., ma vi sono precedenti che lo ammettono, specie quando gli atti disciplinari vengono trasmessi all'Autorità Giudiziaria.

Come funziona in pratica

  • Le false attribuzioni di esposti inesistenti e le accuse di "minacce" e "stalkeraggio" sono potenzialmente perseguibili penalmente come diffamazione aggravata, in quanto formulate per iscritto e comunicate a un organo collegiale (l'Ordine).
  • La CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE che i CTU potrebbero opporre è il cosiddetto ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA (art. 51 c.p.): le affermazioni rese in sede di procedimento disciplinare possono godere di una limitata immunità se pertinenti e proporzionate. Tuttavia, tale scriminante non copre l'invenzione di fatti inesistenti (esposti mai presentati, CTU mai nominati): l'inventio ex nihilo esorbita dal diritto di difesa secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione.
  • Il conflitto d'interessi del CTU dipendente dell'ASL convenuta, occultato al Collegio, può rilevare sia in sede disciplinare sia penale (eventuale FALSA PERIZIA ex art. 373 c.p., da valutare attentamente).
  • L'avvenuto annullamento di ben due perizie d'ufficio da parte del Collegio costituisce un elemento di fatto di notevole peso, utilizzabile anche nel procedimento penale/disciplinare.
  • Cosa conviene fare

    È opportuno non presentare esposti affrettati prima di una valutazione tecnica approfondita. I TERMINI DI QUERELA per la diffamazione sono di 3 mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.): verificare con urgenza la data esatta di ricezione delle Controdeduzioni. Per la calunnia, trattandosi di reato procedibile d'ufficio, non vi sono termini di querela. Raccogliere e conservare le Controdeduzioni in originale e tutta la documentazione che smentisce le affermazioni false (prove degli esposti effettivamente presentati, inesistenza di quelli inventati). Un avvocato penalista con esperienza in responsabilità medica potrà valutare anche la percorribilità di un'azione civile per risarcimento del danno da diffamazione, cumulabile con quella penale. La clausola di assistenza legale "legata al risultato" (PATTO DI QUOTA LITE) è oggi ammessa dall'art. 13 della L. 247/2012, purché regolata da un accordo scritto.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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