Rinoplastica con esito negativo: si può fare causa al chirurgo?
Utente_brescia_6042 · 1 visualizzazioni
Ho una rinoplastica tre anni fa A Padova dal dottor Carlo Alberto pallaoro Con risultati disastrosi Lasciando perdere la respirazione e il sanguinamento continuo del naso , Per riempire la punta del naso scavata ho dovuto per 3 anni fare le punture di rinofiller Ho fatto visite da altri chirurghi in questi anni e la risposta è stata sempre la stessa naso deviato e svuotamento della punta Con traumi gravi sul setto
Risposta diretta
Sì, quanto descrivi configura un potenziale caso di responsabilità medica per colpa professionale: se la rinoplastica ha causato danni permanenti (deviazione del setto, svuotamento della punta, difficoltà respiratorie) documentati da più specialisti, hai diritto a richiedere un risarcimento al chirurgo e alla struttura sanitaria.
Quadro normativo
La responsabilità del medico è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), che distingue tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (art. 1218 c.c.) e quella extracontrattuale del singolo medico (art. 2043 c.c.). In ambito chirurgico estetico la giurisprudenza applica spesso la regola dell'obbligazione di risultato o di mezzi qualificata: il chirurgo estetico deve informare compiutamente il paziente dei rischi e ottenere un consenso informato specifico. L'assenza o insufficienza di tale consenso è di per sé fonte di risarcimento. Il termine di prescrizione è 10 anni per la responsabilità contrattuale della struttura, 5 anni per quella del medico.
Come funziona in pratica
- Raccolta della documentazione medica: cartella clinica dell'intervento, foto pre/post operatorie, referti di tutti i chirurghi consultati in questi tre anni, ricevute delle spese per il rinofiller
- Perizia medico-legale: è il passaggio fondamentale — un medico legale valuta il nesso causale tra l'intervento e i danni, quantifica il danno biologico permanente e temporaneo
- Messa in mora: prima di fare causa occorre inviare una diffida formale al chirurgo e alla struttura, attivando anche la denuncia al fondo di garanzia (obbligo ex Legge Gelli)
- Tentativo obbligatorio di mediazione o CTU preventiva: la legge impone il tentativo di conciliazione (o accertamento tecnico preventivo) come condizione di procedibilità
- Azione legale: se la trattativa fallisce, si procede in sede civile per il risarcimento del danno biologico, danno morale, spese mediche sostenute (incluso il rinofiller) e lucro cessante
Cosa conviene fare
- Conserva tutto: ogni spesa medica, visita, scontrino farmacia e foto va documentata — costituisce prova del danno e delle spese
- Non aspettare troppo: anche se la prescrizione è lunga, più passa il tempo più è difficile ricostruire i fatti; i tre anni già trascorsi non rappresentano ancora un problema
- Rivolgiti a un avvocato specializzato in responsabilità medica: è una materia tecnica che richiede competenze specifiche e una rete di medici legali di fiducia
- Valuta l'accertamento tecnico preventivo (ATP): uno strumento processuale utile per cristallizzare le prove e spesso favorisce accordi transattivi prima del giudizio
- Non sottovalutare il danno da consenso informato: anche se fosse difficile dimostrare la colpa tecnica, la mancata informazione sui rischi è risarcibile autonomamente
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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