Responsabilità Medica

Ritardo cure palliative: diritti e responsabilità ASL

Utente_albano_5823 · 39 visualizzazioni

Vi scrivo per mia mamma, malata terminale di tumore, ho fatto richiesta dell'ospice a casa, l'infermiere che dovrebbe venire tutti i giorni a visitarla, l'ho fatta il 20 agosto e solo oggi il 18 dicembre sono venuti per la prima volta, ci sono gli estremi per procedere per vie legali per tutto questo ritardo durato 4 mesi?

Risposta diretta

Sì, esistono concrete basi legali per agire. Un ritardo di 4 mesi nell'attivazione dell'assistenza domiciliare per un paziente oncologico terminale può configurare una violazione dei diritti garantiti dalla Legge 38/2010 sulle cure palliative, aprendo la strada a un'azione risarcitoria nei confronti dell'ASL competente.

Quadro normativo

La Legge 15 marzo 2010, n. 38 ("Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore") sancisce il diritto di ogni paziente a ricevere cure palliative adeguate e tempestive, inclusa l'assistenza domiciliare hospice. Tale diritto è rafforzato dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), disciplinati dal DPCM 12 gennaio 2017, che includono esplicitamente le cure domiciliari palliative tra le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato a erogare. Il ritardo ingiustificato nell'erogazione di prestazioni LEA può configurare responsabilità dell'ASL ai sensi degli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile, oltre a ledere il diritto fondamentale alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

Come funziona in pratica

  • La richiesta del 20 agosto costituisce un atto ufficiale da cui decorrono i termini: un ritardo di quasi 4 mesi per un paziente terminale è oggettivamente sproporzionato e documentabile
  • Il danno risarcibile può comprendere il danno non patrimoniale per la sofferenza subita dalla paziente a causa della mancanza di cure adeguate al domicilio
  • I familiari possono far valere anche un danno esistenziale, legato all'aggravio del carico assistenziale causato dall'inerzia dell'ASL
  • L'azione si rivolge contro l'ASL territorialmente competente: Albano Laziale rientra nella ASL Roma 6
  • Prima della causa civile è obbligatorio tentare la mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, che per le controversie sanitarie è condizione di procedibilità

Cosa conviene fare

  • Raccogliere e conservare tutta la documentazione disponibile: richiesta del 20 agosto con ricevuta, eventuali solleciti inviati, comunicazioni dell'ASL, cartelle cliniche e prescrizioni mediche
  • Presentare subito un esposto formale all'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della ASL Roma 6, contestando il ritardo per iscritto e richiedendo spiegazioni ufficiali
  • Valutare una segnalazione al Difensore Civico Regionale del Lazio, che ha il potere di intervenire a tutela dei diritti del paziente nei confronti della pubblica amministrazione sanitaria
  • Rivolgersi a un avvocato specializzato in responsabilità sanitaria per una valutazione del danno risarcibile e l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, propedeutica all'eventuale causa civile

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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