TSO contestato e farmaci dannosi: si possono chiedere i danni all'ASL?
Utente_roma_4900 · 1 visualizzazioni
Al primo tso mi hanno fatto tenere in un centro di igiene mentale per 10 giorni e mi hanno dato un farmaco che mi ha fatto avere claustrofobia per 4 mesi attacchi di panico e di ansia e poi assecondandoli ho continuato ad andare per 7 mesi dal medico dell'Asl amico loro che mi ha dato farmaci che mi hanno continuato a far venire attacchi di panico e di anzia che ho dovuto smettere. Ho cercato di avere il numero dell'autombulanza per fare denuncia ma mi è stato detto che non era uscita nessuna autoambulanza quella sera, ora a distanza di un anno hanno ricominciato. Volevo sapere se si poteva fare qualcosa chiedere i danni chiedere i soldi per poter fare il prete che è una mia realizzazione personale ed eventualmente uscire dal nucleo familiare essendo questa la situazione. In passato sono stato seguito da altri specialisti che hanno detto che non ho nessun problema è che potevo non andarci.inoltre per queste e altre motivazioni inventate tipo che non mi lavo che mi lavo quasi tutti i giorni mi viene impedito di vedere mia figlia 4 anni. Inoltre i miei genitori insieme alla mia ex compagna cercano di far passare tra di loro e davanti alla bambina che ho problemi quando l'unica motivazione è che voglio fare il prete e il missionario
Risposta diretta
La situazione descritta tocca più aree del diritto: la legittimità del TSO, la responsabilità medica per i danni da farmaci, e il diritto a vedere tua figlia. È possibile agire legalmente su tutti e tre i fronti, ma ciascuno richiede un percorso specifico.Quadro normativo
Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è disciplinato dalla Legge 833/1978, che prevede requisiti precisi: alterazioni psichiche che richiedono intervento urgente, rifiuto delle cure volontarie, e impossibilità di misure alternative. Se uno di questi presupposti mancava, il TSO era illegittimo. La responsabilità medica è regolata dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) e dall'articolo 2043 del Codice Civile per i danni causati da comportamenti colposi. Il diritto di visita del genitore è tutelato dall'articolo 337-ter del Codice Civile.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
Il primo passo concreto è richiedere formalmente alla ASL tutta la documentazione sanitaria relativa al ricovero e alle successive visite: hai DIRITTO DI ACCESSO agli atti ai sensi della Legge 241/1990. Poi rivolgiti con urgenza a un avvocato specializzato in diritto di famiglia per la questione della figlia: è la priorità più immediata. Per la responsabilità medica, considera una consulenza da un medico legale per valutare se il danno è documentabile. Raccogli e conserva ogni documento, messaggio o testimonianza utile a ricostruire i fatti.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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